La presunzione di corresponsabilità negli incidenti stradali

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La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta per chiarire l’ambito della presunzione di corresponsabilità negli incidenti stradali.

Il tema è di diffuso interesse e lo abbiamo approfondito in queto nostro articolo.

La presunzione di corresponsabilità

Per comprendere appieno il portato della decisione assunta dalla Corte di Cassazione occorre innanzitutto individuare l’ambito normativo di riferimento.

La presunzione di corresponsabilità nel caso di incidente stradale tra veicoli di cui trattasi è prevista dal comma II dell’art. 2054 c.c., il cui testo è il seguente:

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

Si tratta di una c.d. presunzione legale: ossia una ipotesi nella quale la legge, in via logico-deduttiva, da un fatto noto ritiene sussista un fatto ignoto.

La presunzione di cui si discute è relativa, ossia juris tantum: determina l’inversione degli oneri probatori, senza tuttavia escludere la prova contraria.

Pertanto, per potersi sottrarre dalla presunzione di colpevolezza, ciascun conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente stradale.

La c.d. “condotta assorbente”

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione riguardava un incidente mortale, la cui determinazione era stata inizialmente ripartita in via paritaria tra i due conducenti dal Tribunale, che aveva attribuito loro il concorso di colpa ex art. 2054 comma II c.c..

Successivamente, a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale, la responsabilità è stata attribuita dalla Corte d’Appello in via esclusiva al conducente sopravvissuto.

Per escludere la responsabilità della vittima, la Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale per superare la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c. comma II c.c. sia sufficiente dimostrare che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta colposa “assorbente“.

La “condotta assorbente” è il principio per cui l’accertamento della condotta dell’un conducente può bastare a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 comma II c.c., anche quando non sia esattamente nota la condotta dell’altro conducente.

La sentenza della Corte d’Appello è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione.

Le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha offerto una serie di precisazioni in merito alla prova che deve sussistere per potersi superare il principio di corresponsabilità previsto dall’art. 2054 c.c.

Quel principio non va affatto inteso nel senso che, accertata la colpa grave di uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, l’altro possa ritenersi per ciò solo liberato dalla presunzione di pari colpa, di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c.

Quel principio va inteso nel senso che l’accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso: quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell’altro conducente.

Per la Corte, pertanto, il solo caso in cui possa superarsi la presunzione di corresponsabilità nella determinazione dell’incidente stradale quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile o comunque efficacie qualunque manovra d’emergenza da parte dell’altro conducente.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

L’accertamento in concreto d’una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054 comma II c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro.

È pertanto falsamente applicato l’art. 2054 comma II c.c., se il giudice attribuisce l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione“.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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