La mancata consegna della notifica a mezzo pec

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Le Sezioni Unite Civili hanno risolto un contrasto riguardante la mancata consegna della notifica a mezzo pec.

Malgrado sia un tema “tecnico“, i suoi effetti si riflettono direttamente sull’esercizio giudiziale dei diritti dei cittadini.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno approfondirlo in questo articolo.

La notifica dell’Avvocato

La Legge 21 gennaio 1994 n. 53 ha introdotto la facoltà per gli Avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali per postale e per via telematica; più precisamente, a mezzo posta elettronica certificata.

Per poter esercitare tale facoltà, l’Avvocato deve precedentemente munirsi di procura alle liti a norma dell’art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del Consiglio dell’Ordine nel cui Albo è iscritto.

L’Avvocato deve poi munirsi di un apposito registro cronologico, sul quale annota ogni notificazione eseguita ai sensi di legge.

La notificazione con modalità telematica

L’art. 3 bis della L. n. 53/1994 prescrive le modalità con le quali deve essere eseguita la notifica con modalità telematica:

  • a mezzo di posta elettronica certificata
  • ad indirizzo risultante da pubblici elenchi
  • nel rispetto della normativa ed i regolamenti concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La medesima norma specifica anche quando la notifica si perfezioni:

  • per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione della pec
  • per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna della pec.

In questi termini, la mancata consegna della notifica a mezzo pec al destinatario non permette il perfezionamento della notifica.

Il contrasto giurisprudenziale

Malgrado la chiarezza delle disposizioni normative indicate, si era creato un contrasto giurisprudenziale in relazione al perfezionamento della notifica nel caso in cui la mancata consegna dipendesse da una causa imputabile al destinatario.

Tipicamente, per esaurimento dello spazio disponibile della casella di posta elettronica certificata.

Le Sezioni Unite sono quindi state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto:

se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall’Avvocato in base alla L. n. 53/1994 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l’attestazione di “casella piena”.

Un primo orientamento riteneva perfezionata la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la “casella piena” della posta elettronica del destinatario.
Era quindi sostenuta l’equiparazione alla avvenuta consegna del messaggio di PEC per essere la “saturazione della capienza… un evento imputabile al destinatario, per l’ inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi“.

Un diverso orientamento escludeva che in caso di mancata consegna della pec la notificazione potesse reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine a motivo della “casella piena“; e, dunque, per causa imputabile al destinatario.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Civili

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla mancata consegna della notifica a mezzo pec ed hanno affermato che la notifica non si perfezioni in caso mancata consegna per “casella piena”; o, comunque, per causa imputabile al destinatario.

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149/2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 bis dellaL. n. 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario; ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Ne consegue che il notificante, beneficiando del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC e per evitare di decadere, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.

L’orientamento adottato dalle Sezioni Unite consente al notificante di evitare di subire gli effetti negativi della decadenza a causa della gestione negligente della casella PEC da parte del destinatario.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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