La convocazione dell’assemblea condominiale via e-mail è valida?

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La convocazione dell’assemblea condominiale via e-mail è valida?

La questione, dopo il periodo emergenziale causato dal covid, è tornata di interesse; ed una recente sentenza del Tribunale di Monza offre l’occasione di occuparsene.

Il vecchio art. 66 disp. att. c. c.

L’originario testo del comma III dell’art. 66 disp. att. c.c. non prescriveva particolari modalità per la convocazione dei condomini in assemblea:

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.”

La convocazione, pertanto, poteva essere compiuta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo:

  • affissione di avviso nell’atrio
  • inserimento nella cassetta postale
  • avviso orale.

La prova che l’avviso di convocazione fosse stato dato ai singoli condomini poteva essere acquisita anche tramite presunzioni.

Il nuovo art. 66 disp. att. c. c.

A seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 220/2012, occorre invece far riferimento al nuovo testo del comma III art. 66 delle disposizioni attuative del Codice Civile.

La norma precisa ora espressamente le modalità con le quali debba effettuarsi la comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea:

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano“.

Il Legislatore ha voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscono l’effettiva conoscibilità della convocazione stessa.

L’amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma, che sono esclusivamente le seguenti:

  • posta raccomandata
  • posta elettronica certificata
  • fax
  • consegna a mano.

Gli effetti della violazione della richiamata disposizione sono assolutamente gravi: il vizio di omessa convocazione (o convocazione fuori termine) integra un vizio di annullabilità.

In assenza della certezza riguardante la consegna dell’avviso, non si può infatti procedere:

  • a formare l’assemblea
  • a deliberare sui punti all’ordine del giorno.

E, qualora l’assemblea vi proceda, tutti gli atti sono annullabili.

La sentenza del Tribunale di Monza

Il Tribunale di Monza ha affermato che, nel caso in cui un condomino eccepisca la mancata convocazione, spetta all’amministratore del Condominio provare di aver assolto al relativo obbligo, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge.

Non si può invero addossare al condomino, che abbia dedotto l’ invalidità dell’assemblea, l’onere della prova negativa di tale obbligo.

Il Tribunale ha osservato che – contrariamente agli altri mezzi indicati dall’art. 66 disp. att. c.c. – l’invio dell’avviso tramite e-mail ordinaria, come la sua immissione nella cassetta della posta, non forniscono garanzie di sicurezza in ordine alla ricezione della comunicazione.

In particolare, ha osservato il Giudice:

  • l’inoltro dell’avviso di convocazione ad una casella di posta elettronica semplice (e-mail) non ha il valore della raccomandata con ricevuta di ritorno
  • l’immissione nella cassetta postale non ha il valore della consegna a mano.

Le delibere assembleari adottate in violazione del disposto dell’art. 66 vanno quindi annullate, in conseguenza della mancata convocazione dell’attore per mancato rispetto delle formalità prescritte dalla legge.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza del Tribunale di Monza QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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