Incidenti stradali e revoca della patente

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La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema degli incidenti stradali e della revoca della patente di guida.

L’argomento era stato oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale ed è certamente d’interesse diffuso, motivo per il quale ne proponiamo la trattazione.

Il quadro normativo

Al fine di comprendere la portata delle sentenze di cui si è fatto dianzi cenno, è necessario far riferimento al quadro normativo vigente.

Ossia, alle nuove ipotesi dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali; nonchè alle sanzioni amministrative accessorie previste specificatamente dal Codice della Strada per tali delitti colposi.

L’art. 589 bis c.p. – Omicidio stradale

L’omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) è una fattispecie delittuosa autonoma rispetto al reato di omicidio colposo, che è stata introdotta dalla L. n. 41/2016 al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagionino per colpa la morte altrui.

Per quanto qui di interesse, se ne riporta uno stralcio del testo in vigore:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Il legislatore ha previsto distinte ipotesi aggravate dell’omicidio stradale, qualora la condotta di guida che abbia cagionato l’altrui morte sia stata posta in essere:

  • in stato di ebbrezza
  • sotto l’effetto di droghe
  • con guida pericolosa.
L’art. 590 bis c.p. – Lesioni personali stradali gravi o gravissime

In modo analogo alla formulazione del delitto di omicidio stradale, il nuovo art. 590 bis c.p. è una fattispecie delittuosa autonoma rispetto al reato di lesioni e punisce chiunque cagioni colposamente ad altri una lesione personale con violazione delle norme del Codice della strada.

Anche per questo delitto, se ne riporta uno stralcio del testo in vigore:

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Anche per le lesioni stradali, il legislatore ha previsto distinte ipotesi aggravate – del tutto analoghe a quelle previste per l’omicidio stradale – qualora la condotta di guida che le abbia cagionate sia stata posta in essere:

  • in stato di ebbrezza
  • sotto l’effetto di droghe
  • con guida pericolosa.

Va ricordato che dall’1 Novembre 2022 la Riforma Cartabia abbia reso le lesioni stradali personali gravi o gravissime procedibili soltanto a querela di parte, restando in vigore la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate le circostanze aggravanti.

L’art. 222 del D.Lgs. 285/1992

Il Codice della strada prevede che, in caso di violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., il Giudice applichi al condannato anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.

Tale sanzione accessoria è prevista dall’art. art. 222 comma II del D.Lgs. n. 285/1992, con la seguente formulazione:

Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

Il testo dell’art. 222 prevedeva poi espressamente che “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. consegue la revoca della patente di guida“.

Riguardo a quest’ultima disposizione, è però intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/2019, che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità.

La sentenza della Corte Costituzionale

L’intervento della Corte Costituzionale ha riguardato, in particolare, l’insindacabilità in sede giudiziaria derivante dall’automatismo della revoca della patente previsto per i nuovi reati stradali.

Per la Corte, la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis c.p (lesioni personali stradali).

Tale automatismo si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi, sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma.

Ossia, esclusivamente nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, il Giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma II dell’art. 222 cod. strada.

Per queste ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 comma II quarto periodo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), il Giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Ferma la dichiarazione di illegittimità costituzionale che precede, la Corte di Cassazione ha necessariamente dovuto conformare il proprio orientamento al nuovo assetto normativo, affermando che la revoca “automatica” della patente di guida debba essere limitata ai casi di integrazione delle circostanze aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

In particolare, la Corte ha chiarito che, in assenza delle circostanze aggravanti, il Giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.

Le ragioni devono essere parametrate alle previsioni di cui all’art. 218 comma II del D.Lgs. n. 285 del 1992:

  • entità del danno apportato
  • gravità della violazione commessa
  • pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Solo quindi in presenza di violazioni gravi (anche se, necessariamente, non ali da integrare le citate aggravanti) e di congrue motivazioni il Giudice può disporre la revoca della patente di guida a coloro che determinano la morte o lesioni durante la circolazione.


Per approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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