In Gazzetta Ufficiale la legge sulla sicurezza alimentare

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla sicurezza alimentare.

Il decreto-legge 22 Marzo 2021 n. 42 (ne avevamo parlato QUI →) è stato convertito con alcune modificazioni dalla Legge n. 71/2021 .
La più rilevante modifica è costituita dalla sostituzione del comma III dell’art. 1 del D.L. 24 Giugno 2014 n. 91 (come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 Agosto 2014 n. 116).

Resta invece immutato l’impianto legislativo quanto alle condotte penalmente rilevanti. Così come voluto dal Governo, che era intervenuto in extremis per evitare la loro depenalizzazione.

Il nuovo testo

La legge di conversione, con il novellato comma III, ha disposto alcune modifiche in tema di sanzioni amministrative previste dalla legge sulla sicurezza alimentare.

Il nuovo testo dell’art. 1 comma III del D.L. 91/2014 è il seguente:

3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la  prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o  pericolose dell’illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.
In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981.
In tale ipotesi e’ esclusa l’applicazione dell’art. 16 della L. 689/1981.
I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.
Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia’ immessi in commercio, anche solo in parte
“.

Le violazioni sanabili

D’interesse è il concetto di “violazioni sanabili“.

Innanzi tutto, è indispensabile che la violazione sia stata accertata “per la prima volta“. Circostanza che esclude tutte le c.d. recidive.
Se tale requisito sussite, la norma individua poi due distinte fattispecie di violazioni che possono essere sanate:

  • gli errori e le omissioni formali, che comportano una mera operazione di regolarizzazione
  • le violazioni con conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

Vai al testo della Legge pubblicato in Gazzatta Ufficiale →

Vai al testo del Decreto Legge convertito con modificazioni →

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