I punti chiave dell’argomento trattato (key takeaways)
- Il potere di controllo del datore di lavoro è regolato da normative specifiche che stabiliscono limiti e condizioni.
- Il controllo a distanza può avvenire solo per esigenze organizzative, sicurezza o tutela del patrimonio aziendale.
- È necessaria l’informativa ai lavoratori riguardo agli strumenti di controllo utilizzati.
- Gli strumenti di controllo includono videosorveglianza, computer, telefonia e geolocalizzazione.
- L’utilizzo di investigatori privati è legittimo per tutelare il patrimonio aziendale, a condizione di rispettare le norme vigenti.
Il tema del potere di controllo del datore di lavoro sui dipendenti è sempre dibattuto e, spesso, oggetto degli interventi della giurisprudenza.
I progressi tecnologici e l’adozione delle più moderne strumentazioni anche nell’ambito del lavoro consentono di acquisire sempre più informazioni.
La loro gestione da parte del datore di lavoro trova, necessariamente, una serie di limiti nelle varie normative in vigore.
In questo articolo abbiamo approfondito il tema, individuando quali siano oggi i controlli che un datore di lavoro può legittimamente adottare.
Indice
- Il controllo a distanza dei lavoratori
- I limiti all’utilizzazione dei dispositivi di controllo a distanza
- Il potere di controllo del datore di lavoro
- Le visite personali di controllo
- I controlli a distanza
- La videosorveglianza
- I computers
- La telefonia e la posta elettronica
- La navigazione web
- Gli autoveicoli aziendali
- Le carte di credito aziendali
- Gli investigatori privati
Il controllo a distanza dei lavoratori
Per introdurre l’argomento in trattazione è innanzitutto necessario far riferimento all’art. 4 – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).
Secondo l’art. 4, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente nei seguenti casi:
- per esigenze organizzative e produttive
- per la sicurezza del lavoro
- per la tutela del patrimonio aziendale.
Gli impianti possono essere installati esclusivamente previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In mancanza di accordo, gli impianti possono essere installati solo acquisendo preventiva autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I limiti all’utilizzazione dei dispositivi di controllo a distanza
Le informazioni raccolte dal datore di lavoro con i dispositivi di controllo a distanza sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
L’utilizzo è però subordinato alle seguenti condizioni:
- sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli
- sia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (ossia dal Codice in materia di protezione dei dati personali).
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il potere di controllo del datore di lavoro
Benchè la legittimazione del potere di controllo datoriale trovi fondamento nelle normative vigenti, gli interventi atti a limitarla sono stati numerosi.
Principalmente, tali poteri vengono indicati come “controlli difensivi” del datore di lavoro.
Tali controlli, per essere ritenuti legittimi, possono esclusivamente avere due finalità:
- l’accertamento delle condotte illecite del lavoratore suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale
- l’accertamento del corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
Le visite personali di controllo
Una tipologia di controllo di rara applicazione è quella della visita personale.
Il datore può effettuare – previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali – visite personali di controllo sul lavoro; ossia di perquisizioni personali dei lavoratori.
Perchè siano legittime, deve sussistere il requisito dell’indispensabilità ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
Le visite possono essere effettuate all’uscita del luogo di lavoro e con criteri di selezione automatica.
I controlli a distanza
Il datore di lavoro può effettuare dei controlli a distanza sui lavoratori nel caso in cui si verifichi o vi sia il sospetto che si possa verificare un illecito ai danni dell’azienda e del patrimonio aziendale.
Le verifiche del datore non devono però riguardare le modalità con le quali il lavoratore svolge la propria mansione.
Sono molte le moderne tecnologie che attualmente consentono al datore di lavoro di controllare i dipendenti “a distanza“.
I principali strumenti che consentono forme di controllo a distanza sono i seguenti:
- videosorveglianza
- computers
- telefonia
- posta elettronica
- navigazione web
- auto aziendali (con gps e/o telepass)
- carte di credito aziendali
- investigatori privati.
La videosorveglianza
La giurisprudenza maggioritaria ritiene legittimo l’utilizzo delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza qualora le riprese siano finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale.
E solo se l’installazione degli impianti utilizzati era stata portata a conoscenza dei dipendenti.
Mentre non si ritiene legittimo l’utilizzo della videosorveglianza nel caso in cui permetta il controllo diretto dell’attività lavorativa dei dipendenti.
I computers
I dispositivi elettronici – pc, notebook, tablet, smartphone, etc. – concessi in uso al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa possono essere oggetto dei controlli del datore di lavoro.
Ciò a condizione che il datore abbia dato al lavoratore adeguata informazione circa:
- le modalità d’uso degli strumenti
- l’effettuazione dei controlli.
Analogamente, per la legittimità dei controlli sull’utilizzo dei software e delle applicazioni installati sui dispositivi elettronici, devono sussitere le seguenti condizioni:
- il software o l’applicazione devono essere forniti per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- il datore abbia dato preventiva informazione delle modalità d’uso e dell’effettuazione dei controlli.
La telefonia e la posta elettronica
Sono ritenuti illegittimi i controlli effettuati dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale e sulla documentazione del traffico telefonico sulla base del sospetto della condotta illecita del dipendente.
Mentre sono legittimi i controlli difensivi da parte del datore diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, quando sono effettuati successivamente all’attuazione del comportamento del dipendente.
La navigazione web
Analogamente a quanto indicato per gli accertamenti attinenti la posta elettronica, anche i controlli continuativi della navigazione web effettuata dal dipendente tramite gli strumenti messigli a disposizione dal datore di lavoro ed il mantenimento di tali dati per lunghi lassi temporali sono considerati illegittimi.
Mentre è legittima l’acquisizione e l’utilizzo da parte del datore di lavoro dei dati pubblicati dal dipendente sulle piattaforme online.
Gli autoveicoli aziendali
I sistemi di geolocalizzazione (GPS) installati sui veicoli aziendali sono da considerarsi “strumenti di controllo a distanza” dei dipendenti; non essendo utilizzati, in via primaria, per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
La loro installazione richiede pertanto un preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
L’utilizzo dei loro dati è legittimo da parte del datore di lavoro che già abbia un fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito.
Si discute se i dispositivi di tipo “Telepass” siano assimilabili o meno ai GPS; e quindi se rientrino tra quelli “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione” ovvero se siano utilizzato solo per l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo dei veicoli concessi ai dipendenti.
Le carte di credito aziendali
Ferme la necessitò della preliminare informativa resa circa le modalità d’uso e l’effettuazione di controlli, si ritiene legittimo il controllo da parte del datore di lavoro sull’utilizzo delle carte di credito concesse ai dipendenti per l’espletamento delle loro mansioni.
Gli investigatori privati
Si ritiene legittimo che il datore di lavoro si avvalga di investigatori privati per effettuare controlli sui dipendenti con la finalità della tutela del patrimonio aziendale.
La giurisprudenza ha ritenuto legittima la verifica:
- di comportamenti extralavorativi
- di prestazioni rese in concorrenza
- del compimento di illeciti extralavorativi
- delle assenze dal lavoro.
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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