Il mantenimento dei figli è dovuto anche senza provvedimenti giudiziali

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I punti chiave (c.d. Key Takeaways)
  • Il mantenimento dei figli è obbligatorio anche senza provvedimenti giudiziali.
  • I genitori devono mantenere, educare e assistere i figli, rispettando le loro inclinazioni e aspirazioni.
  • La violazione degli obblighi di assistenza familiare è punita penalmente dagli art. 570 e 570 bis c.p.
  • La Corte di Cassazione sostiene che il dovere di mantenere i figli vale indipendentemente dalle condizioni materiali.
  • Il genitore può essere perseguito anche in assenza di un provvedimento giudiziale, se omette di provvedere al sostentamento dei figli minori.

Il mantenimento dei figli è sempre dovuto? Anche in assenza di provvedimenti giudiziali, che lo impongono e quantificano?

In quest’articolo di approfondimento abbiamo chiarito quali siano le disposizioni che regolano la materia. E come siano interpretate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.



Gli obblighi di assistenza familiare

Gli obblighi di assistenza familiare sono previsti dall’art. 143 c.c.

Dal matrimonio deriva infatti l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Il mantenimento dei figli

Per quanto invece riguarda specificatamente i figli, occorre far riferimento all’art. 147 c.c.

Tale norma sancisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c.

Secondo quest’ultima disposizione, il figlio ha diritto di essere:

  • mantenuto
  • educato
  • istruito
  • assistito moralmente dai genitori

nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Inoltre il figlio ha diritto di:

  • crescere in famiglia
  • mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori

Precisati quali siano gli obblighi dei genitori ed i diritti dei figli minori, occorre individuare quali siano le previsioni nel caso di violazione di tali obblighi.

La fattispecie aventi rilievo per quanto qui di interesse sono quelle previste dagli artt. 570 e 570 bis del Codice penale.

L’art. 570 c.p. punisce chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore.

Il reato è procedibile d’ufficio – ossia, senza necessità di querela – e può essere commesso anche in costanza di matrimonio o di unione civile o di convivenza.

L’art. 570 bis c.p. punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio.

Inoltre, punisce il coniuge che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio il genitore che omette il pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario od in un accordo tra coniugi.

Queste infatti sono destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro prevedibile ripetersi, nonché delle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, anch’esse indispensabili per il loro interesse.

La vicenda processuale

La vicenda processuale ha riguardato l’omesso versamento da parte di un genitore al genitore ex convivente di quanto necessario per provvedere al sostentamento del figlio minore, avuto dalla coppia.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 570 c.p.; ed il genitore ha proposto ricorso per cassazione.

Nel ricorso, il genitore ha contestato la sussistenza del reato in difetto di provvedimento giudiziale di condanna al pagamento di una somma a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore.

Le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in caso di rapporto di filiazione il genitore è sempre tenuto ad adempiere al dovere di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore. Quali che siano le condizioni materiali nell’ambito delle quali è sorto il vincolo parentale.

La Corte ha inoltre precisato che il delitto di cui all’art. 570 c.p. sia integrato anche:

  • in caso di emissione del provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, poichè non vengono meno i doveri di natura economica e morale del genitore decaduto
  • nei confronti del figlio non nato in costanza di matrimonio e non ancora legalmente riconosciuto
  • nei confronti di genitore per il quale è stata pronunciata sentenza di disconoscimento della paternità passata in giudicato, per il periodo anteriore a tale accertamento.

Potete leggere il testo integrale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione QUI →

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