Il divieto di avvicinamento deve essere specifico.
La Sezioni Unite penali della Cassazione hanno recentemente risolto il contrasto interpretativo e chiarito quanto debba essere specifica l’ordinanza con cui il Giudice applica la misura coercitiva del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282 ter comma I c.p.p.
Di seguito tratteremo i punti principali della pronuncia per permettere una comprensione dei temi in discussione.
La nuova misura cautelare “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa“
La misura introdotta dall’art. 282 ter c.p.p. è finalizzata ad impedire condotte minacciose o violente nei confronti di vittime predeterminate.
E’ funzionale alla tutela dell’incolumità della persona offesa; non solo da aggressioni verbali o fisiche, ma anche nella sfera psichica in conseguenza del turbamento derivante dall’incontro con l’indagato o dalla percezione della vicinanza dello stesso.
Il suo contenuto è duplice.
Il Giudice può prescrivere all’intimato:
- di “non avvicinarsi a luoghi determinati”, in funzione del fatto che sono abitualmente frequentati dalla persona offesa;
- di “mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
La questione controversa
La misura ha posto, nella prassi applicativa, un problema interpretativo sulla necessaria specificità delle prescrizioni in relazione ai singoli casi concreti.
La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite attineva quindi al contrasto insorto in relazione alla concreta applicazione della disposizione della misura cautelare prevista dall’art. 282 ter c.p.p.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità si domandava se e come il giudice dovesse determinare specificamente:
- i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento
- il mantenimento di una determinata distanza.
In passato, i giudici avevano invero optato per interpretazioni della norma e sue applicazioni differenti tra loro.
Situazioni che avevano creato difficoltà anche alle stesse persone raggiunte dalla misura cautelare.
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali
La questione è stata pertanto sottoposta alle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, che con la sentenza n. 39005 del 28 Ottobre 2021 hanno risolto il contrasto esistente.
Il Collegio ha affermato che il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa possa limitarsi ad indicare tale distanza.
Nel caso in cui, al contrario, disponga – anche cumulativamente – le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.
Per ragioni di interpretazione letterale e logico-sistematica, per le Sezioni Unite la prescrizione del divieto di avvicinamento ai “luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa” non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano tali luoghi.
La individuazione di tali spazi serve a garantire che la persona offesa sia libera nei suoi contesti quotidiani.
Tanto che sia del tutto irrilevante la presenza della persona: il divieto vale anche se all’indagato è noto che il soggetto protetto si trovi in tutt’altro luogo.
Alcune peculiarità della misura
La misura cautelare in parola è stata celermente oggetto di una vasta elaborazione giurisprudenziale.
Sia per il fatto che trovi spesso applicazione nell’ambito dei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati inseriti nel c.d. “Codice Rosso“.
Sia per il fatto che la sua modulabilità ne consente l’adozione anche per reati di altra natura, in cui risulta necessario tutelare la persona da aggressioni mirate.
Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite QUI →