Introdotti i nuovi controlli sul Superbonus 110%, dopo l’allarme della Guardia di finanza per le frodi che sarebbero arrivate alla cifra record di 5,6 miliardi di Euro.
Trattiamo nel seguito gli aspetti di principale interesse.
La circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 23/E del 23 Giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario (l’acquirente) debba essere condotta “caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso delle banche, deve essere particolarmente elevato e qualificato“.
Ciò al fine di ampliare la percentuale di controlli e tentare di eliminare – od, almeno, ridurre – le frodi perpetrate ai danni dell’erario.
Oltre alle violazioni di carattere fiscale, in genere le frodi sui bonus in edilizia si sono caratterizzate per tre distinti ipotesi di delitto tributario:
- emissione di fatture per operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti
- indebita compensazione di crediti inesistenti (superiori a 50.000,00= Euro)
- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo dei documenti di cui ai nn. 1 e 2
La procedura di controllo
Per porre un limite alle frodi, è stata pensata una convenzione tra il Ministero dell’economia e le Agenzie fiscali (entrate e riscossione), che prevede una procedura di controllo preventivo articolata in tre fasi:
- controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti
- esecuzione, entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti, con sospensione per 30 giorni delle comunicazioni che presentano profili di anomalia
- verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermati i profili di anomalia.
Questi gli aspetti di maggior rilievo nell’ambito dei nuovi controlli sulle richieste di finanziamento.
L’esito degli accertamenti
Al loro esito, gli accertamenti potranno evidenziare le seguenti situazioni “anomale“:
- assenza di documentazione;
- contraddittorietà tra la documentazione prodotta e i lavori eseguiti;
- incoerenza tra i lavori effettuati e il valore per essi indicato;
- sproporzione tra i crediti ceduti;
- incoerenza tra la condizione reddituale del cedente e il valore dell’immobile su cui i lavori sono realizzati.
Per un approfondimento delle questioni, potete leggere la circolare n. 23/E del 23 Giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate QUI →