Quando i nonni devono provvedere al mantenimento dei nipoti?
E’ un quesito al quale la giurisprudenza ha fornito, nel tempo, risposte “altalenanti” e spesso parziali.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ha fornito lo spunto adatto per trattare quest’argomento, individuando quali siano le circostanze rilevanti per fornire le risposte corrette.
Il quadro normativo
Se è generalmente risaputo che i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli, è meno noto che tale obbligo possa gravare anche sui nonni.
E’ il disposto dell’art. 316-bis comma I c.c. a prevedere espressamente che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“.
Pertanto, qualora i genitori non dispongano di mezzi sufficienti a mantenere i propri figli, è possibile che il Giudice obblighi i nonni (ossia gli ascendenti) a provvedervi.
Ma quando i nonni sono “costretti” a provvedere al mantenimento dei nipoti?
Le condizioni
Posto che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, devono individuarsi le condizioni in presenza delle quali i nonni sono tenuti ad “intervenire” nel mantenimento dei nipoti.
L’obbligazione dei nonni è infatti subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori.
Ciò comporta che i genitori non possano rivolgersi ai nonni per ottenere un aiuto economico per il solo fatto che uno di loro non dia il proprio contributo, se l’altro genitore sia comunque in grado di provvedervi personalmente.
Pertanto, solo nel caso in cui entrambi i genitori non possano provvedere al mantenimento dei propri figli, saranno tenuti a provvedervi, contemporaneamente, tutti i nonni.
Va inoltre osservato che l’obbligo dei nonni di fornire ai figli/genitori – nel preminente interesse dei nipoti – i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, investa contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori.
Le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione
Trattando l’argomento, la Corte di Cassazione ha recentemente fornito una serie di chiarimenti ed ha precisato che per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti (ossia dei nonni) non basti l’inadempimento di un genitore.
Occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza effettiva (ed accertata) di mezzi; e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316-bis comma I c.c..
Ed occorre altresì che, nel contempo, l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità lavorative/reddituali.
Pertanto, secondo la Corte è necessario che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti a mantenere i propri figli perchè i nonni – di ambo i rami parentali e contemporaneamente tra loro – possano essere tenuti a provvedervi.
Le prove necessarie
Nell’ordinanza in esame, al Corte di Cassazione ha anche avuto modo di indicare quali siano gli adempimenti da porre in essere prima di poter richiedere ai nonni di provvedere al mantenimento dei nipoti.
La Corte ha specificato che, prima di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione sussidiaria dei nonni, il genitore istante debba dar prova di aver provveduto ad affrontare in proprio la situazione.
E, nel caso in cui dimostri che nonostante tale impegno non disponga di mezzi sufficienti a mantenere i propri figli, debba agire in giudizio nei confronti del coniuge separato/divorziato per obbligarlo a far fronte al proprio obbligo di mantenimento dei figli.
Solo all’esito di tale giudizio ed in forza di un accertamento negativo della disponibilità di mezzi anche in capo al secondo genitore, potrà essere rivolta ai nonni di ambo i rami parentali la domanda di mantenimento dei nipoti.
Per approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.