Disoccupazione ed assegno divorzile

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La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’interessante ordinanza che tratta il tema della disoccupazione ed dell’assegno divorzile.

Avevamo già avuto modo di trattare l’argomento in un precedente articolo (QUI →) in termini però contrari: ossia il diniego dell’assegno divorzile per il coniuge che, seppur economicamente debole, provenga da una famiglia agiata.

Mentre la nuova pronuncia in esame riguarda un caso è in cui il patrimonio del coniuge economicamente forte ad essere ingente.

L’assegno divorzile

Per comprendere il tema in trattazione, occorre innanzitutto ricordare cosa debba intendersi con assegno divorzile.

La sentenza di divorzio determina la cessazione del dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi.

Permane, però, l’onere di solidarietà post-coniugale, diretta espressione del principio di parità, svincolata dal criterio del rispetto del tenore di vita matrimoniale.

Il legislatore ha quindi previsto con l’art. 5 della Legge 808/1970 la possibilità per il Giudice di porre a carico di uno degli ex coniugi la somministrazione periodica in favore dell’altro coniuge di un assegno, nei seguenti termini:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

La giurisprudenza formatasi sull’art. 5 della Legge 808/1970

Per costante elaborazione giurisprudenziale, l’assegno di divorzio ha una duplice funzione:

  • assistenziale
  • compensativo-perequativa.

E’ il Giudice a valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto nonchè l’attualità di tale mancanza.

Per la valutazione deve tenere conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera.

In caso di disoccupazione anche la sola funzione assistenziale dell’assegno divorzile può quindi assumere rilevanza preponderante, supplendo alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole.

L’assegno alimentare

L’assegno divorzile di cui all’art. 5 della L. 808/1970 non va confuso con l’assegno alimentare previsto dall’art. 438 c.c.

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Devono pertanto essere assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli; ma non devono superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, pur dovendosi tenere conto della sua condizione sociale.

Il fatto

La vicenda in esame è, come anticipato, piuttosto particolare.

Si tratta della richiesta formulata da un marito che non ha mai lavorato nel corso della sua vita ed è vissuto sostanzialmente a carico della moglie, secondo una scelta assunta di comune accordo i coniugi che avevano sempre concordemente basato la propria sicurezza economica sul milionario compendio patrimoniale della moglie.

Giunto all’età di oltre 65 anni, il ricorrente ha evidenziato il proprio stato di disoccupazione e richiesto l’assegno divorzile per non essere più in grado di trovare un’attività lavorativa e per essere privo di sostanze e redditi idonei a garantirgli autosufficienza economica.

Elementi che nei primi gradi di giudizio sono stati ritenuti sufficienti a provare che il ricorrente fosse privo di mezzi adeguati e nella incolpevole impossibilità di procurarseli.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda del marito ricorrente, ha condannato al moglie a versare a titolo di assegno divorzile la somma mensile di 10.000,00= Euro.

La moglie ha promosso ricorso avanti la Corte d’Appello che, in parziale accoglimento delle sue domande, ha ridotto l’importo dell’assegno a 3.500,00= Euro mensili.

In particolare, la Corte ha escluso l’operatività della funzione compensativa e considerato solo la funzione assistenziale dell’assegno.

Ciò in ragione del rilievo che le esigenze del nucleo familiare fossero state sempre integralmente soddisfatte con le ingenti risorse facenti capo alla moglie e che il marito non avesse dato nessun contributo alla formazione dell’ingente patrimonio.

La vicenda è stata quindi portata all’esame della Corte Supreme di Cassazione dalla moglie.

Il giudizio della Corte di Cassazione

La Corte si è dovuta quindi occupare del rapporto tra disoccupazione ed assegno divorzile, in circostanze certamente particolari.

Innanzitutto, con l’ordinanza in esame ha ribadito che non debba farsi riferimento al criterio del tenore di vita; e che l’assegno divorzile, anche qualora abbia una mera funzione assistenziale, si quantifichi in proporzione alle sostanze e ai redditi del soggetto obbligato.

Ciò in ragione della previsione dell’art. 5 comma 6 della Legge 898/1970, che postula che il Giudice disponga “tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi“.

Pertanto, l’assegno divorzile – pur non dovendo garantire lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio – deve essere tuttavia proporzionato alle condizioni economiche del soggetto obbligato.

Nel caso in cui le condizioni economiche di quest’ultimo siano “particolarmente floride“, anche l’ammontare dell’assegno dovrà esservi commisurato.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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