Con la sentenza n. 1608 del 26 gennaio 2021, la Seconda Sezione civile della Cassazione torna sulla questione inerente l’obbligo di taratura periodica delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità dei veicoli e si sofferma sulle norme e sui provvedimenti amministrativi che regolano la materia.
Atteso il fatto che le questioni che riguardano la circolazione stradale interessino la maggior parte di noi, abbiamo ritenuto utile riassumere quanto spiegato dalla Cassazione.
In epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, la circolare del Ministero dell’interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) prescriveva la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. Ossia, per tutte le apparecchiature funzionanti in modo automatico e senza la necessaria presenza dell’operatore.
La verifica annuale può essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA ovvero presso lo stesso costruttore; ma esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Diverse le disposizioni riguardanti gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale.
Per questi, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta. Pertanto, dopo la sentenza della Corte costituzionale 2015, il Ministero ne aveva sospeso l’utilizzo (sempre con la circolare richiamata) in attesa di individuare le procedure di verifica.
Successivamente, con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 sono state previste “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento“; ed anche i dispositivi che necessitano della presenza e del controllo dell’operatore sono tornati ad essere utilizzati e sono sottoposti obbligatoriamente a taratura periodica presso enti accreditati.
In caso di sanzione è bene quindi verificare se – oltre alla velocità in eccesso – il verbale riporti le indicazioni riguardanti la tipologia di apparecchiatura utilizzata per la rilevazione e quelle riguardanti l’effettuazione della sua taratura periodica.
Ciò consente di valutare l’opportunità di proporre ricorso avvero la sanzione.
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.