La Corte Costituzionale invita il Legislatore a tutelare i bambini nati da “maternità surrogata”

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La Corte costituzionale, nella riunione del 28 gennaio 2020, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sull’impossibilità di riconoscere in Italia, per contrasto con l’ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della cd. maternità surrogata.

La decisione della Corte non è stata ancora depositata; ma è stato reso pubblico un comunicato, in ragione del fatto che il tema in esame sia da tempo discusso sia in sede dottrinale che politica che legislativa; senza che peraltro, sino ad ora, sia stata individuata una soluzione che risolva tutti gli aspetti concernenti la materia.
Materia che resta di fondamentale importanza negli equilibri che lo Stato deve mantenere tra diritto interno e norme internazionali, tra diritto della famiglia ed i diritti dei genitori, senza “scordare” la preminente tutela che deve essere garantita ai figli minori.

Nel comunicato, la Corte “fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, ha ritenuto che l’attuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica“.

Qui puoi leggere il testo integrale del comunicato →


Per comprendere meglio i termini della questione, occorre far riferimento al quesito sollevato dalla Corte di Cassazione ed al rischio per lo Stato italiano di essere esposto a una possibile condanna per violazione dell’art. 8 della Cedu.

In Italia è espressamente vietata la cd. “maternità surrogata”, come sancito dal legislatore con l’art. 12 comma VI della L. 40/2004 che assoggetta a sanzione penale “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”.
La Cassazione, con l’ordinanza 29 aprile 2020 n. 8325, ha ravvisato essenzialmente due motivi di conflitto del’art. 8 della Cedu sul diritto alla vita privata come interpretato nel parere della Grande Chambre della Corte di Strasburgo del 3 aprile 2019, con il diritto italiano come interpretato dalle Sezioni unite:

– il primo motivo è individuato dall’ordinanza nella prevalenza attribuita ad un principio di ordine pubblico internazionale dello Stato italiano sull’interesse concreto del minore; il rifiuto del riconoscimento della filiazione come risulta dall’atto di filiazione registrato all’estero per contrarietà con l’ordine pubblico, espresso in via astratta dalla legge italiana nella contrarietà del nostro ordinamento alla maternità surrogata, appare in effetti contrastante con la posizione assunta dalla Corte di Strasburgo nel suo parere (sarebbe infatti in contrasto con l’interesse preminente del minore, che è il criterio al quale si devono attenere – ex art. 3 della Convenzione sul diritto dei minori, in vigore anche in Italia – tutte le azioni relative ai minori, di competenza delle istituzioni pubbliche e private, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi degli Stati parte);

– il secondo motivo che sancirebbe la priorità dell’interesse del minore su ogni altro principio è la sua indicazione espressa, con l’ampiezza sopra indicata, in un accordo internazionale ratificato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, esclusi solo gli Stati Uniti, di modo che esso si configura come un principio non solo di ordine pubblico internazionale dal punto di vista del diritto internazionale privato italiano, ma anche dal punto di vista dello stesso diritto internazionale, in cui è principio di diritto imperativo, il cd. jus cogens (e proprio in riferimento ai contenuti vincolanti di questa convenzione s’è pronunciata la Corte di Strasburgo, affermando con occorra osservarlo in ogni circostanza non in astratto, ma con specifico riferimento ad ogni singola fattispecie).


Occorrerà ora attendere il deposito del provvedimento che verrà emesso dalla Corte Costituzionale per verificare se, nelle motiviazioni, venga indicata al Legislatore “la strada” che dovrà essere seguita nel rispetto degli assetti normativi internazioni e nazionali.

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