La validità dei trasferimenti immobiliari nelle separazioni e divorzi 0 (0)

Tempo di lettura: 2 minutiLe clausole dell’accordo di divorzio o di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
Ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.

Novità in tema d’acquisto di immobile fuori dalla comunione dei beni 0 (0)

Tempo di lettura: 2 minutiNel caso di acquisto di immobile dopo il matrimonio tra coniugi in regime di comunione legale, non è sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179 comma I lett. c), d) ed f) del Codice Civile

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