Auto usate, viste e piaciute

Tempo di lettura: 4 minuti
()

I punti chiave (c.d. Key Takeaways)
  • La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola ‘visto e piaciuto’ esoneri il venditore dalle garanzie per vizi riconoscibili.
  • Il venditore non è responsabile per vizi occulti, se non ha agito in mala fede.
  • Nel caso analizzato, gli acquirenti di una Porsche Cayenne usata hanno richiesto risarcimenti per vizi facilmente rilevabili.
  • La Corte d’Appello aveva già rigettato le richieste, sottolineando la natura palese dei difetti denunciati.
  • La sentenza della Cassazione ha confermato che la clausola ‘visto e piaciuto’ è valida per i compratori non consumatori.

Auto usate, viste e piaciute: la Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i criteri in forza dei quali la clausola “visto e piaciuto” possa esonerare il venditore dall’obbligo di prestare le garanzie di legge in caso di vendita di un autoveicolo usato.

In questo nostro articolo abbiamo approfondito questo argomento, che è certamente d’interesse diffuso.



La garanzia per vizi della cosa venduta

Per comprendere il tema in trattazione è innanzitutto necessario richiamare l’art. 1490 c.c. che prevede la prestazione della garanzia per vizi della cosa venduta.

Il testo della norma si compone dei seguenti due commi:

  1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
  2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Per quanto qui di interesse, si osserva che il secondo comma dell’articolo in esame preveda la possibilità di escludere totalmente la garanzia per vizi. Salvo appunto il caso della mala fede del venditore.

La clausola “visto e piaciuto”

Proprio al secondo comma dell’art. 1490 c.c. si fanno riferire gli effetti della clausola “visto e piaciuto“.

La clausola “visto e piaciuto” si riferisce ad un’attività di approvazione del compratore, che fa seguito alla “visione” del bene.

Per tale motivo, la clausola mantiene la sua efficacia esonerativa solo per i vizi che erano effettivamente riconoscibili al momento dell’acquisto con l’ordinaria diligenza dell’acquirente.

Perde invece ogni valore per i vizi occulti e per quelli occultati in mala fede dal venditore.

Trattandosi di clausola c.d. vessatoria, la sua efficacia è subordinata alla specifica sottoscrizione da parte del compratore (per un approfondimento, potete leggere gli articoli pubblicati QUI e QUI).

Occorre però ricordare che tale previsione si applichi solo in caso di compratore che sia qualificabile come consumatore (mentre nel caso in esame il compratore non possedeva tale qualifica).

La vicenda storica

Il fatto analizzato in giudizio riguarda l’acquisto di una Porsche Cayenne usata.

I ricorrenti hanno chiesto la riduzione del prezzo di Euro 21.000,00 nella misura di Euro 10.486,95, oltre al risarcimento dei danni nella misura di Euro 4.776,31, in ragione dei vizi riscontrati nell’autovettura usata.

In particolare, le doglianze degli acquirenti riguardavano:

  • la mancanza di alcuni accessori dell’auto (quali le mappe del navigatore, il gancio traino, un secondo treno di pneumatici, il porta targa)
  • difetti estetici e danni alla carrozzeria e ai cerchioni
  • l’accensione di spie relative alla batteria e alla manutenzione.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello di Milano, poi, respingevano le domande formulate in giudizio.

Ciò in quanto tutti i vizi denunciati avrebbero potuto essere facilmente rilevati al momento della consegna dell’autovettura usata.

Le ragioni addotte dalla Corte d’Appello di Milano

Nella propria sentenza, la Corte d’Appello di Milano ha esplicitato le ragioni del rigetto delle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni:

  • nella proposta di acquisto in favore di parte non consumatrice si era dato atto espressamente che l’acquirente aveva dichiarato di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovava, come certificato dalla scheda di valutazione di conformità, che formava parte integrante ed essenziale delle condizioni particolari
  • doveva escludersi la riconducibilità delle manchevolezze riscontrate nella vettura a vizi occulti, in relazione ai quali il venditore fosse obbligato alla garanzia
  • l’attore – pacificamente non consumatore – non aveva offerto gli elementi di prova inerenti all’esistenza di vizi occulti, volti a dare ingresso ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché – come emergeva dalla lettura della relazione tecnica di parte – tutti i difetti e i danni accertati erano relativi a vizi palesi o comunque facilmente riscontrabili ad un esame esterno dell’autovettura, che – come emergeva dalla lettura del contratto – risultava essere stato effettuato prima dell’accettazione della proposta
  • non risultava quando le carenze indicate si fossero verificate, ossia se esse risalissero al momento della consegna ovvero si fossero verificate successivamente.

Avverso la sentenza d’appello è stato proposto ricorso per cassazione.

Le motivazioni offerte dalla Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che in tema di compravendita:

  • la clausola contrattuale “vista e piaciuta” ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta
  • esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.

Nel caso in esame, la garanzia è stata legittimamente negata dal venditore in ragione della natura palese
dei vizi denunciati dagli acquirenti.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Potete lasciare una Vostra recensione QUI →, così da aiutare le altre persone a trovare più facilmente in rete i contenuti di loro interesse.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette ai termini ed alle condizioni consultabili QUI →

(tona alla pagina delle notizie)


Ti è stato utile questo articolo?

Clicca sulle stelle per votare.

Media del voto / 5. Numero dei voti:

Sii il primo ad esprimere un voto.

Se ti è stato utile l'articolo...

Seguici sui nostri social media!

×