I punti chiave (c.d. Key Takeaways)
- La Suprema Corte di Cassazione ha analizzato la nomina dell’Amministrazione di sostegno in rapport al rispetto della volontà del beneficiario.
- L’Amministrazione di sostegno offre assistenza a chi ha difficoltà a gestire i propri interessi per via di infermità fisica o psichica.
- La nomina avviene tramite ricorso presentato da vari soggetti, inclusi familiari e servizi sociali.
- Il Giudice deve valutare la capacità d’agire del beneficiario e rispettare la sua autodeterminazione.
- La Corte ha stabilito che l’Amministrazione di sostegno non deve risolvere i conflitti endofamiliari.
Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ha trattato il tema della nomina dell’Amministrazione di sostegno e del rispetto della volontà del beneficiario.
Le questioni valutate sono di sicuro interesse e le abbiamo quindi approfondite in questo articolo.
Indice
- L’Amministrazione di sostegno
- Il procedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno
- La presentazione del ricorso
- Il ricorso
- Il procedimento
- Il decreto di nomina
- La pubblicità
- La vicenda storica
- Il comportamento della beneficiaria
- Le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione
- I “limiti” dell’Amministrazione di sostegno
L’Amministrazione di sostegno
La figura dell’Amministratore di sostegno è stata introdotta nel Codice Civile all’art. 404 c.c.:
“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio“
L’istituto è quindi volto ad offrire una tutela ed una protezione alle persone che siano affette da:
- infermità
- menomazione fisica
- menomazione psichica
e che per tale condizione si trovino impossibilitate – anche temporaneamente – ad occuparsi dei propri interessi.
La formulazione testuale della norma è ampia, tanto da consentire la sua applicazione a qualsiasi situazione che possa essere qualificabile come “interesse” (giuridicamente tutelabile) del beneficiario.
Il procedimento di nomina dell’Amministratore di sostegno
La nomina dell’Amministratore di sostegno è disposta, a seguito di ricorso, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio della persona beneficiaria.
La presentazione del ricorso
L’art. 406 c.c. prevede che il ricorso possa essere presentato dai seguenti soggetti:
- il beneficiario
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore od il curatore
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza del beneficiario
- il pubblico ministero.
Il ricorso
L’art. 407 c.c. indica quali debbano essere i contenuti da indicarsi nel ricorso per la nomina dell’Amministrazione di sostegno:
- le generalità del beneficiario
(cognome, nome, eventuale soprannome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza)
- la sua dimora abituale
(ossia il luogo in cui il beneficiario vive abitualmente, l’indirizzo della sua abitazione principale)
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell’Amministratore di sostegno
(la descrizione delle infermità o menomazioni del beneficiario, le limitazioni indotte dalle infermità o menomazioni nella cura dei propri interessi da parte del beneficiario, le necessità di tutela o di protezione del beneficiario)
- il nominativo ed il domicilio (se conosciuti dal ricorrente) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
(così da consentire alla Cancelleria la trasmissione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell’udienza emesso dal Giudice Tutelare).
Il procedimento
L’art. 407 c.c. indica altresì quale sia il procedimento da osservarsi per la trattazione dei ricorsi.
Il Giudice Tutelare, ricevuto il ricorso ed informatine i soggetti elencati dall’art. 406 c.c., deve sentire personalmente la persona beneficiaria.
A tal fine, il Giudice deve recarsi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.
Nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il Pubblico ministero, che viene a tal fine notiziato in merito alla presentazione dei ricorsi.
Il Giudice Tutelare deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste del beneficiario.
Il Giudice Tutelare prima di provvedere, deve assumere le necessarie informazioni e sentire i soggetti di cui all’art. 406 c.c.
Può disporre, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
In caso di mancata comparizione, il Giudice può provvedere comunque sul ricorso.
Il decreto di nomina
L’art. 405 c.c. elenca i requisiti contenutistici del decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno emesso dal Giudice Tutelare, nei termini seguenti:
- le generalità della persona beneficiaria
- le generalità dell’Amministratore di sostegno
- la durata dell’incarico (a termine od a tempo indeterminato)
- l’oggetto dell’incarico
- l’indicazione degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- l’indicazione degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore di sostegno
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- la periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La pubblicità
L’art. 405 c.c. prevede anche il regime della “pubblicità” del decreto emesso dal Giudice Tutelare.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno ed il decreto di chiusura devono infatti essere comunicati, entro dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
La vicenda storica
Gli aspetti di interesse della vicenda storica valutata dalla Suprema Corte di Cassazione sono molteplici e riguardano in particolare il rapporto tra la nomina dell’Amministrazione di sostegno e volontà del beneficiario.
Il ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno era infatti stato presentato per una beneficiaria riconosciuta “capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti di vita ordinaria“.
Ma, a detta del ricorrente, non in grado di gestire autonomamente gli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del suo patrimonio e dell’eredità (cospicua).
Proprio per la particolare entità del patrimonio da gestire, il ricorrente ha sostenuto che occorresse necessariamente ricorrere alla figura dell’Amministratore di sostegno.
L’interesse che si veniva a tutelare non sarebbe stato meramente patrimoniale; ma riguardava l’intera sfera della persona.
Il comportamento della beneficiaria
Altra peculiarità della vicenda storica riguarda la volontà della beneficiaria ed il suo comportamento nell’ambito del procedimento giudiziale.
Quest’ultima, infatti, non si è mai presentata agli incontri organizzati dal Consulente tecnico nominato dal Giudice Tutelare per valutare le sue capacità nè agli incontri sollecitati dai Servizi sociali.
Appariva palese quindi che la nomina dell’Amministrazione di sostegno fosse contraria alla volontà della beneficiaria.
Le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione
L’ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione tratta e risolve le tematiche dianzi elencate.
Secondo la Corte, i principi che regolano l’Amministrazione di sostegno impongono di individuare una misura protettiva rapportata e circoscritta alle esigenze ed ai bisogni del beneficiario.
Il provvedimento deve essere calibrato in maniera tale da non incidere oltre misura sulla capacita d’agire della persona.
Per la Corte, lo strumento dell’Amministrazione di sostegno non deve in alcun modo fungere da rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari.
Al cospetto di soggetto lucido, che si opponga alla misura protettiva in questione, deve quindi essere privilegiata la necessità di rispettare l’autodeterminazione dello stesso.
I “limiti” dell’Amministrazione di sostegno
Nella propria ordinanza la Corte di Cassazione elenca i limiti che devono considerarsi nella apertura dell’Amministrazione di sostegno.
Il Giudice deve tenere conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, dei seguenti elementi:
- tipologia dell’attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario
- gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa il beneficiario
- tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
Potete lasciare una Vostra recensione QUI →, così da aiutare le altre persone a trovare più facilmente in rete i contenuti di loro interesse.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette ai termini ed alle condizioni consultabili QUI →
(tona alla pagina delle notizie)
