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Alimenti in cattivo stato nei supermercati: chi è il responsabile?
Con una recente sentenza, la Corte di cassazione fa chiarezza tra i vari soggetti che nell’ambito delle organizzazioni complesse – come le catene di supermercati – possono rispondere delle violazioni in materia alimentare.
Di seguito, trattiamo gli aspetti di interesse di tale pronuncia.
La vicenda processuale
Il caso riguarda il procuratore speciale della società proprietaria di supermercati, al quale era stata conferita con delega la responsabilità della sicurezza alimentare dei numerosi punti vendita in Italia, condannato per la violazione dell’art. 5 lett. b) della Legge n. 283/1962.
Con ricorso in cassazione, il procuratore ha lamentato che, in considerazione della complessità dell’organizzazione alla quale si faceva riferimento, la sentenza di condanna non chiarisse gli elementi di fatto sulla base dei quali doveva fondarsi l’affermazione della sua responsabilità.
Le argomentazioni della Corte di cassazione
La Corte ha accolto il ricorso del procuratore speciale.
Ed ha precisato che, con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione e sulla base della disposizione di cui al citato art. 5 lett. b), il legale rappresentante od il procuratore speciale rispondono a titolo di colpa della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa solo allorchè siano agli stessi riconducibili le deficienze dell’organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente.
L’ipotesi che esclude la responsabilità del legale rappresentante delle catene di supermercati
La Cassazione “salva” quindi i soggetti apicali delle organizzazioni complesse, come le catene di supermercati.
In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società che gestisce una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive.
Ciò in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all’interno della singola struttura aziendale.
A tale riguardo, la Corte ha pure ritenuto non necessaria la prova dell’esistenza di una apposita delega in forma scritta; dovendosi invece verificare se il fatto illecito appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto.
Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →