Il volo è stato cancellato? A chi si possono chiedere i danni? Ecco come ottenere un risarcimento.
Avevamo già fatto cenno all’argomento in un nostro precedente articolo (potete leggerlo QUI →).
Trattandosi però di un argomento sempre attuale e di diffuso interesse, abbiamo scelto di approfondirlo.
E di fornire indicazioni utili per conoscere i propri diritti nonchè per sapere cosa occorra fare in tali situazioni.
La Convenzione di Montreal
A livello internazionale, il trasporto di persone è stato regolato dalla Convenzione di Montreal.
La Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) del 28 Maggio 1999 si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso.
La Convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale.
L’art. 19 della Convenzione stabilisce che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle“.
L’art. 22 precisa che “Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero”.
L’art. 23 indica che “Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale“.
La competenza secondo la Convenzione di Montreal
L’art. 33 regola la giurisdizione in tema di trasporto aereo: “L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione“.
L’art. 45 precisa che “L’azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell’attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l’azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata in corresponsabilità dell’altro vettore. La procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito”.
Infine, l’art. 35 stabilisce che “Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto“.
Il Regolamento europeo
A livello comunitario, la materia è stata regolata dal Regolamento n. 261/2004 che tutela i diritti dei passeggeri dei voli aerei che partono da un aeroporto europeo.
Il Regolamento “Diritti dei passeggeri dell’UE in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato“ ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri.
Il Regolamento si applica:
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un Paese dell’UE soggetto ai trattati dell’UE;
- ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario.
Per sapere se in caso di volo cancellato si possano chiedere i danni, devono considerarsi le seguenti circostanze:
- il viaggio di andata e quello di ritorno sono sempre considerati due voli distinti, anche se sono stati prenotati insieme
- se la compagnia aerea che gestisce il volo è diversa da quella da cui è stato acquistato il biglietto, è considerata responsabile soltanto la compagnia che gestisce il volo
- se la compagnia aerea noleggia un aeromobile insieme all’equipaggio di un’altra compagnia aerea, è responsabile la compagnia aerea che noleggia l’aeromobile.
La cancellazione del volo e il rifiuto d’imbarco
In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri hanno diritto:
- al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
- ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
- a un risarcimento fissato a:
- 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km,
- 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km,
- 600 EUR per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.
Il Regolamento ha introdotto un regime che prevede tre categorie di penalizzazione:
- in caso di ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della distanza della tratta aerea), i passeggeri ricevono gratuitamente in tutti i casi pasti e bevande nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
- se l’orario di partenza è previsto per il giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto;
- in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
La compensazione
La compensazione pecuniaria deve essere pagata se il passeggero non sia stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo.
L’indennità compensativa si somma al risarcimento dei danni che i passeggeri possano avere ulteriormente subito per la soppressione del volo.
La compagnia aerea può esimersi dal corrispondere la compensazione nel caso in cui abbia informato i passeggeri della cancellazione del volo:
- almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto
- meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Inoltre, l’indennità non deve essere pagata se il vettore può dimostrare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia delle norme applicabili alla materia in varie occasioni.
In particolare, ha precisato quali normative si applichino nel caso in cui il volo sia cancellato ed a chi sia possibile chiedere i danni.
Le sue Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di affermare che “occorre far riferimento alla Convenzione di Montreal per individuare il giudice avente giurisdizione nel caso concreto, ed in particolare all’art. 33 della predetta Convenzione, che prevede come debba individuarsi la competenza giurisdizionale indicando vari, possibili criteri alternativi:
1. L’azione di risarcimento danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.
Più recentemente, la Terza Sezione civile ha affermato che “la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo“.
Ancor più recentemente, sempre la Terza Sezione civile ha affermato che non occorra subire un danno per godere della compensazione, essendo sufficiente la cancellazione del volo ovvero il ritardo di oltre tre ore rispetto all’orario originario del check-in.
E’ sufficiente tale perdita di tempo; e non occorre che i passeggeri dimostrino di aver subito un (ulteriore) danno individuale.
La competenza del giudice italiano
Secondo la citata ordinanza delle Sezioni Unite civili, la giurisdizione si radica in Italia:
- sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio
- sia in applicazione del criterio di collegamento del “luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto“.
Nel caso di acquisto online dei biglietti per il trasporto aereo internazionale, il luogo coincide con il domicilio degli acquirenti.
Questo è infatti il luogo nel quale gli acquirenti sono venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo.
Come far valere i propri diritti
Tenuto in considerazione quanto precede, se il volo è stato cancellato, a chi si possono chiedere i danni?
Innanzi tutto, occorre considerare che il Regolamento si applichi ai seguenti casi:
- se il volo avviene all’interno di Paesi dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE
- se il volo arriva nell’UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE
- se il volo parte dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE
Se il volo rientra in tali casi, la prima cosa da fare è inviare un reclamo scritto alla compagnia aerea.
A tal fine dovrete utilizzare il modulo messo a disposizione da ciascuna compagnia aerea; in mancanza, potrete utilizzare il modulo scaricabile da questo LINK
Il reclamo può essere presentato dal passeggero entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato.
L’UE ha istituito un portale che qualsiasi passeggero di un volo aereo può liberamente consultare per conoscere e per far valere i propri diritti.
Il portale è accessibile a questo LINK
Ricordiamo che la possibilità di ottenere la compensazione ed il risarcimento dei propri danni sia esclusa nel caso in cui il passeggero abbia già ottenuto i benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi al volo.
I reclami
Nel caso in cui la compagnia aerea non risponda per il volo cancellato, a chi si possono chiedere i danni?
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria, è possibile presentare reclamo agli Organismi Nazionali Responsabili.
Per i disservizi relativi a voli in partenza da Stati UE con destinazione aeroporti situati sul territorio dell’UE, con compagnia aerea sia comunitaria sia extra comunitaria, il reclamo può essere presentato direttamente all’Organismo Nazionale Responsabile (NEBs) dello Stato UE da cui il volo è partito.
Per i disservizi relativi a voli in partenza da Stati extra UE con destinazione aeroporti dell’UE, se la compagnia aerea è comunitaria il reclamo può essere presentato direttamente all’Organismo Nazionale Responsabile (NEBs) dello Stato UE in cui il volo è atterrato.
Gli Organismi Nazionali Responsabili (NEBs) dei Paesi membri sono elencati a questo LINK
In Italia, l’Organismo responsabile è l’ENAC (LINK).
L’ENAC, oltre al suo ruolo di NEB per l’Italia, ha pubblicato un documento (QUI →) con il quale ha riassunto gli orientamenti interpretativi del Regolamento.
La lettura del documento è utile per tutti coloro che hanno necessità di verificare se siano nelle condizioni di poter chiedere un risarcimento.
Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →.
E potete leggere il testo integrale dell’ordinanza delle Sezioni Unite QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.