Vizi e prescrizione delle garanzie

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Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ci permette di trattare il tema dei vizi e prescrizione delle garanzie.

Benchè il Codice Civile sia chiaro nell’indicazione di quali siano i termini per agire nei confronti di un appaltatore o di un prestatore d’opera per ottenere le garanzie di legge, non sempre è semplice individuare quali atti determinino l’interruzione del termine prescrizionale.

L’ordinanza in esame individua, nel dettaglio, quali caratteristiche di contenuto debbano avere questi atti per avere efficacia interruttiva del termine.

Le garanzie per vizi

Per trattare correttamente il tema dei vizi e della prescrizione delle garanzie, occorre inquadrare l’ambito normativo di riferimento.

Nel nostro ordinamento, le garanzie per vizi afferenti opere realizzate da terzi sono principalmente quelle indicate dall’art. 1669 c.c. per il contratto d’appalto e dall’art. 2226 c.c. per il contratto di prestazione d’opera.

Potete far riferimento all’articolo pubblicato QUI → per comprendere meglio quali differenze vi siano tra i due contratti.

Nell’ambito di un contratto di appalto l’art. 1669 c.c. prevede che:

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

Mentre per il contratto di prestazione d’opera, l’art. 2226 c.c. prevede che:

“Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.
L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna“.

I termini della prescrizione

Tra le due fattispecie sussistono alcune differenze in merito alla durata del termine per la denuncia dei vizi e del termine di prescrizione.

Quanto ai termini di prescrizione:

  • l’art. 1669 c.c. prevede che per il contratto di appalto sia indicato in un anno dalla denunzia
  • l’art. 2226 c.c. prevede che per il contratto di prestazione d’opera sia indicato entro un anno dalla consegna.
Gli atti interruttivi della prescrizione

Entrambi i citati termini di prescrizione possono essere interrotti prima della loro scadenza, in forza del disposto dell’art. 2943 c.c.:

  • dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio
  •  dalla domanda proposta nel corso di un giudizio
  • da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore
  • dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.

I principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione

Inquadrato l’ambito normativo di riferimento, possiamo passare alla disamina dei contenuti dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7188 del 18 Marzo 2025 che tratta i vizi e la prescrizione delle garanzie.

Per la Corte, la reiterata denuncia dei medesimi vizi da parte del committente non vale a interrompere il termine di prescrizione previsto dall’art. 1669 c.c. per il contratto di appalto o dall’art. 2226 c.c. per il contratto di prestazione d’opera.

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 comma IV c.c., deve presentare:

  • un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato
  • un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.

In particolare, poichè la richiesta di pagamento produce l’interruzione della prescrizione con effetto istantaneo, non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto.

Ciò in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato, l’effetto interruttivo – che deve essere istantaneo – non si verifica affatto.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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