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Vaccini ai figli: in caso di disaccordo tra i genitori decide il Giudice.
Vi segnaliamo un provvedimento del Tribunale Ordinario di Monza riguardante uno dei temi di maggior rilievo del momento: la somministrazione del vaccino anti covid-19 ai figli minorenni.
Il caso
Il caso è quello di una madre che, dopo essersi consultata con il pediatra ed aver acquisito il consenso verbale dell’ex coniuge, aveva fissato un appuntamento presso un centro vaccinale per la somministrazione del vaccino anti covid-19 al figlio minorenne.
Questi aveva espresso la volontà di vaccinarsi per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive.
Revocando il consenso fornito oralmente, il padre del minore non ha sottoscritto il modulo per l’autorizzazione.
Il padre ha addotto le seguenti motivazioni:
- l’assenza di particolari rischi per i minori di contrarre forme gravi della malattia
- le riserve per un prodotto ancora in fase sperimentale
- l’assenza di valutazioni sugli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole.
La madre si è quindi rivolta al Tribunale Ordinario di Monza per chiedere di poter far somministrare il vaccino al figlio minorenne senza l’autorizzazione dell’ex coniuge.
La decisione del Tribunale
Atteso il disaccordo sorto tra i genitori, la decisione è stata presa dal Giudice.
E la Quarta Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Monza, con decreto del 22 Luglio 2021, ha accolto il ricorso del madre.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non), laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel trattamento sanitario risulti efficace, il Giudice può “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino.
Spetta pertanto al Giudice la valutazione delle opzioni sostenute rispettivamente dalla madre e dal padre, per la cui effettuazione deve tenere conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale.
Il Tribunale ha precisato che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali abbiano una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia sia i singoli che la collettività.
Al contrario, l’assenza di copertura vaccinale comporta un maggior rischio per i singoli, compresi i minori, di contrarre la malattia. Con ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone; e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative nonchè a quelle ricreative e sportive.
La volontà del minore
Quanto alla volontà espressa dal minore di sottoporsi al vaccino, il Giudice ha osservato che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 219/2017, «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».
Il Tribunale, in merito, ha osservato che il rifiuto opposto dal padre apparisse in contrasto con tale disposizione.
Sia con riguardo alla mancata considerazione della volontà espressa dal figlio (quindicenne), sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore.