Il T.A.R. del Lazio ha detto “sì al check-in da remoto per i b&b”, annullando con una recentissima sentenza la circolare Circolare ministeriale n. 38138 del 18 Novembre 2024 (potete leggerla QUI →)
Il tema aveva fatto discutere sul finire dello scorso anno e vi avevamo quindi dedicato un approfondimento (QUI →).
Torniamo quindi a parlarne in quanto con la pubblicazione della sentenza del T.A.R. le regole che trattano il check-in nelle strutture alberghiere sono nuovamente mutate.
La circolare del Ministero dell’Interno
Per focalizzare l’argomento in trattazione, occorre innanzitutto richiamare quanto disposto dalla circolare emessa lo scorso anno dal Ministero dell’interno.
Si tratta della circolare n. 38138 del 18 Novembre 2024 (di immediata applicazione), con la quale il Ministero aveva chiarito che, in applicazione dell’art. 109 del TULPS, l’assolvimento degli obblighi di identificazione degli ospiti gravanti sui gestori delle strutture possa essere garantito solo “de visu“.
Ossia, mediante verifica, effettuata in presenza, della corrispondenza tra la persona alloggiata ed il documento di identità nella disponibilità di quest’ultima.
Ciò in forza di quanto disposto dal DM 16 Settembre 2021, che ha modificato ed integrato il DM 7 Gennaio 2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive“.
Ogni gestore avrebbe quindi dovuto effettuare l’identificazione di ciascun ospite in presenza; senza quindi poter ricorrere a strumenti o “prassi” alternative.
I nuovi divieti
La Circolare del Ministero aveva di fatto ribadito ai gestori delle strutture ricettive i divieti già previsti dell’art. 109 del TULPS, che possono così riassumersi:
- identificare gli ospiti con procedure “da remoto” (c.d. “self check-in”)
- utilizzare dispositivi che consentano l’accesso “automatizzato” alle strutture (c.d. “chiavi elettroniche”)
- utilizzare dispositivi che consentano l’accesso con “combinazione” alle strutture (c.d. “key boxes”).
I medesimi divieti si applicavano alle piattaforme di “home exchange“, ossia le permute temporanee degli immobili.
Anche in questo caso, il gestore della struttura avrebbe avuto l’obbligo di identificare personalmente gli ospiti.
La sentenza del T.A.R. del Lazio
Avverso la circolare ministeriale era stato promosso ricorso da parte della Federazione associazioni ricettività extralberghiera.
Per la Federazione ricorrente la circolare ministeriale non sarebbe stata idonea a raggiungere il suo obiettivo dichiarato.
Ciò in quanto l’identificazione de visu di per sé non avrebbe annullato il rischio che l’alloggiato, dopo l’identificazione, potesse consegnare le chiavi dell’immobile ovvero conferire in altro modo l’uso a un altro soggetto non identificato.
La circolare avrebbe inoltre creato una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali, come i noleggiatori di veicoli.
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e detto nuovamente sì al check-in da remoto per i b&b.
I giudici hanno annullato la circolare ministeriale, dichiarandola in contrasto con i principi costituzionali e normativi in materia di semplificazione, proporzionalità e legalità.
Tre sono i profili di illegittimità elencati dal TAR in sentenza:
- l’obbligo del riconoscimento in presenza contraddice il principio di semplificazione introdotto con il D.L. n. 201/2011
- non è stato dimostrato che il controllo de visu sia più efficace nel prevenire l’accesso di soggetti sconosciuti o pericolosi
- non è stato giustificato in modo adeguato l’introduzione del divieto di check-in da remoto e proporzionato a garantire la sicurezza pubblica, a fronte di forti penalizzazioni per il settore turistico.
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →
(tona alla pagina delle notizie)