Separati per finta: sembra un ossimoro.
Sebbene l’ultimo rapporto ISTAT (disponibile QUI →) abbia confermato il calo del numero dei procedimenti per separazione e per divorzio, è invece in aumento il fenomeno di chi si rivolge al Tribunale per ottenere un provvedimento di separazione o divorzio fittizio, finalizzato esclusivamente ad eludere il fisco od i creditori personali.
Le conseguenze di tali comportamenti truffaldini possono però essere decisamente gravi, come potrete leggere in questo articolo.
La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
I comportamenti che vengono posti in essere per sottrare al fisco i propri beni possono integrare dei reati.
In materia, occorre ricordare la previsione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, che al primo comma così dispone:
“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”
Ai sensi dell’art. 11 gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando:
- siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero
- mettano a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva.
Il reato previsto dall’art. 11 è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte.
tra le condotte penalmente rilevanti ai sensi del citato articolo 11 può rientrare anche la richiesta di separazione e di divorzio, nel caso in cui la scelta dei coniugi sia finalizzata ad eludere il fisco.
La vicenda
La vicenda oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione penale riguarda proprio quest’ultima ipotesi.
Un marito, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte d’ammontare complessivo superiore a cinquantamila Euro e di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di loro riscossione coattiva, ha promosso – in accordo con la moglie, pur continuando a convivere con lei – il procedimento di separazione e successivamente quello di divorzio, nel cui ambito ha previsto il trasferimento in favore della moglie della proprietà di un immobile a titolo di contributo una tantum al mantenimento.
I coniugi sono stati condannati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, nella cui sentenza a sostegno della natura fraudolenta di tali condotte sono stati evidenziati diversi elementi indicativi della persistenza di una comunione di vita e di interessi; evidentemente incompatibile con l’intervenuto accordo di separazione.
Gli elementi a sostegno della fraudolenza
Proprio gli elementi individuati dalla Corte d’Appello meritano di essere riportati nel dettaglio, in quanto permettono di comprendere meglio ciò di cui si discute.
Innanzitutto, la Corte ha dato risalto al fatto che il marito avesse pubblicato su Facebook una lunga serie di immagini e commenti – a cui è stato conferito valore confessorio – nei quali appariva insieme alla (ex) moglie, che veniva definita quale sua compagna.
In secondo luogo, sono stati messi in risalto i viaggi comuni degli (ex) coniugi e le relative immagini pubblicate sui loro account social.
In terzo luogo, ha avuto rilievo la documentazione – acquisita sempre dalle piattaforma social – attestante il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.
Infine, sono stati sottolineati gli esiti dei servizi di appostamento effettuati dalla polizia giudiziaria presso l’abitazione ove l’imputato aveva formalmente trasferito la sua residenza, dai quali è emerso che il marito continuasse a frequentare assiduamente, anche durante le ore notturne, l’abitazione di proprietà della (ex) moglie; come testimoniato dall’amministratore di condominio e dai vicini di casa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Malgrado il ricorso dei coniugi, la Corte di Cassazione ha confermato le condanne loro inflitte nei due gradi di giudizio.
Per la Corte, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 gli atti dispositivi compiuti dal debitore che siano oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva.
E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, eventualmente permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l’adempimento dell’obbligazione tributaria.
Proprio in considerazione della natura di reato eventualmente permanente del delitto, per la Corte è legittima la correlazione del valore totale degli atti dispostivi ritenuti fraudolenti con l’entità complessiva dell’ammontare debitorio benchè fosse risultante da due diversi avvisi di accertamento.
Nonostante la notifica del secondo avviso di accertamento sia avvenuta in epoca successiva all’intervenuta omologazione del verbale di separazione consensuale, la natura di reato di pericolo eventualmente permanente impone evidentemente il riferimento ad entrambi gli avvisi.
L’ipotesi di concorso dell’extraneus
Un altro aspetto di particolare interesse sul quale s’è soffermata la sentenza è quello della ipotesi di concorso nella sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Per la Corte di Cassazione, nella condotta del delitto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 – pur trattandosi di un c.d. reato proprio del contribuente obbligato al pagamento delle imposte – è sempre possibile il concorso, in base alle regole generali di cui all’art. 110 c.p., dell’extraneus privo della qualifica di contribuente debitore di imposta.
Potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e avv. Riccardo Spreafico.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →
(tona alla pagina delle notizie)