Reati tributari: possibile il sequestro della prima casa

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Per la Cassazione in caso di reati tributari è possibile il sequestro della prima casa.

Il fatto

All’esame della Corte di cassazione è stata sottoposta una violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 contestata al socio unico ed amministratore di una S.n.c.

Questi avrebbe concretato una serie di condotte fraudolente per sottrarsi al pagamento delle imposte.
In particolare, le condotte sarebbero costituite da:

  • un’alienazione simulata di due immobili di proprietà della società in favore della figlia, nel cui ambito l’indagato sarebbe rientrato in possesso del prezzo della cessione, previo mantenimento dell’usufrutto sui beni;
  • una seconda alienazione di un terreno di sua personale proprietà, con incasso del prezzo di vendita che veniva poi bonificato alla moglie.

Il Tribunale ha ritenuto la natura fraudolenta di entrambi gli atti di dismissione del patrimonio immobiliare con ritorno del corrispettivo nelle mani del venditore (vendita alla figlia) e con versamento su conti di terzi (moglie) del prezzo ottenuto dalla vendita del terreno; con evidenti riflessi pregiudizievoli sulla garanzia patrimoniale e sulla inefficacia della procedura esecutiva.

Il reato commesso dall’indagato consiste infatti nel compimento di atti simulati o fraudolenti sui beni personali e della società amministrata, finalizzati a rendere inefficacie la procedura di riscossione delle imposte.
Pertanto, i suddetti beni costiuirebbero profitto del reato: sui quali è ammesso il sequestro penale in funzione della confisca obbligatoria.

A seguito dell’impugnazione promossa dall’indagato, s’è pronunciata la Terza Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30342/2021.

Vediamone di seguito i principali passaggi argomentativi.

L’atto simulato o fraudolento

La Corte ha innanzitutto precisato che, a sensi dell’art. 11 del D.P.R. 74/2000, per “atto simulato o fraudolento” debba intendersi qualsiasi atto che sia finalizzato alla riduzione del patrimonio del debitore e che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà non corrispondente al vero.

Nella fattispecie criminosa indicata dall’articolo 11 rientra infatti qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente teso a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.

Per costante giurisprudenza di legittimità, integrano condotte qualificabili come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – tra le altre – le seguenti:

  • operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate e finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari gli immobili
  • la costituzione di un fondo patrimoniale
  • la vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di “sale and lease back
  • la costituzione fittizia di servitù o di diritti reali di godimento
  • la concessione di locazione
  • la ricognizione di debito
  • ogni ulteriore atto di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni creditorie dell’Erario.

La decisione della Corte di cassazione

La decisione della Cassazione ha riguardato, in particolare, l’applicabilità del limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 (nella sua più recente formulazione) alle ipotesi delittuose di natura tributaria.

Secondo la Corte, in tale contesto suddetto limite – che ordinariamente opera solo nei confronti dell’Erario e riguarda l’unico immobile di proprietà (e non la “prima casa”) del debitore – non impedisce l’adozione nè della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nè del sequestro preventivo ad essa finalizzato.

La sentenza chiarisce che la disposizione in questione non fissi infatti un principio generale di impignorabilità; ma si riferisca solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo.

Partanto, il sequestro e la confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, previsti per i reati tributari possono essere disposti anche sulla “prima casa”, perchè l’oggetto del provvedimento cautelare e del provvedimento ablatorio è il profitto del reato; e non il debito verso il fisco.

A dire che, nel caso esaminato dalla Cassazione, gli immobili oggetto di trasferimento fraudolento rilevino di per sè quali oggetti materiali della condotta; e costituiscano pertanto il profitto del reato: che deve essere sequestrato e poi confiscato, ai sensi dell’art. 12 bis del citato decreto legislativo.

Il profitto del reato

La Corte ha ulteriormente precisato che il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincida con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione: e non con il debito tributario evaso.

Pertanto, occorre rilevare che il sequestro finalizzato alla confisca possa colpire – oltre alla “prima casa” – qualsiasi bene di valore idoneo a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria, che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.

L’interpretazione della Cassazione è conforme alla struttura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, per la quale il profitto del reato va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi.

Ricordiamo infine che, in tema di reati tributari, il sequestro e la confisca del profitto del reato possano essere adottati anche allorchè il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (ne avevamo parlato QUI →).


Potete leggere il testo completo della sentenza QUI →

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