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Per la Corte di cassazione è valida la querela dei singoli condomini contro l’amministratore “maneggione”.
Il delitto di appropriazione indebita commesso dall’amministratore di condominio
Con riferimento alla responsabilità per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la giurisprudenza si è ormai orientata nel ritenere colpevole l’amministratore che, senza autorizzazione, faccia confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio nel conto corrente intestato ad un condominio diverso.
E’ inoltre stato affermato dalla Cassazione che l’amministratore risponda del reato di appropriazione indebita a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo a sue esigenze personali o ad esigenze dei condomìnii amministrati.
Ciò in quanto tali condotte comportano, di per se stesse, la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento.
Pertanto, qualsiasi trasferimento di fondi non autorizzato integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. e determina la responsabilità penale dell’amministratore condominiale.
Il potere di querela del singolo condomino
Il delitto di appropriazione indabita è procedibile a querela di parte.
Ci si domandava pertanto a chi spettasse il diritto di sporgere efficacemente querela: al nuovo amministratore ovvero all’assemblea dei condomini od, ancora, ai singoli condomini ?
La Corte di cassazione ha optato per quest’ultima soluzione, ritenendo valida la querela sporta dai singoli condomini contro l’amministratore “maneggione”.
Ed ha affermato che il singolo condomino, in quanto titolare del diritto di tutelare le destinazioni d’uso delle parti comuni ex art. 1117 quater c.c., sia legittimato alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio.
E’ così ormai stata abbandonata quella giurisprudenza che, in tema di legittimazione a proporre la querela, richiedeva la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all’amministratore l’incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune.
Potete approfondire le ragioni poste a base della decisione leggendo il testo integrale della sentenza QUI →.
Qualora necessitaste di un parere o di assistenza sul tema, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.