La determinazione della pena residua in caso di revoca dell’affidamento in prova

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I punti chiave
  • La Corte di Cassazione ha analizzato la determinazione della pena residua in caso di revoca dell’affidamento in prova.
  • L’affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione, che consente di scontare pene fino a 3 anni fuori dal carcere.
  • La revoca può avvenire in caso di violazioni delle prescrizioni o comportamenti illegali.
  • In caso di esito positivo, l’affidamento porta all’estinzione della pena detentiva
  • Il provvedimento di revoca richiede la determinazione della pena residua da parte del Tribunale di Sorveglianza.
  • Il Giudice deve considerare la condotta complessiva del condannato e la gravità del comportamento che ha causato la revoca.

La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente sul tema della determinazione della pena residua in caso di revoca dell’affidamento in prova

In questo nostro articolo abbiamo approfondito l’argomento.



Cos’è l’affidamento in prova?

L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario.

La misura consente di scontare una pena definitiva che comporti la reclusione non superiore a 3 anni (o 4 anni, in particolari casi) fuori dal carcere ed in affidamento all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE).

L’affidamento in prova non può essere concesso ai condannati per determinati reati; tra i quali:

  • criminalità organizzata
  • terrorismo ed eversione
  • associazione mafiosa e reati correlati.

La durata dell’affidamento è analoga a quella della pena da espiare.

L’affidamento in prova deve favorire:

  • il reinserimento sociale
  • la rieducazione.

In Italia, secondo gli ultimi dati disponibili (QUI), al mese di Febbraio 2025 le persone in affidamento in prova erano circa 32.000.

Circa 22.000 tra loro erano persone in stato di libertà.

L’esito positivo dell’affidamento

All’esito del periodo di affidamento, l’UEPE redige ed invia al Tribunale di Sorveglianza una relazione attestante l’andamento dell’affidamento.

In caso di andamento positivo, l’esito del periodo ed il relativo provvedimento del Tribunale determinano l’estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale; fatta eccezione per le pene accessorie perpetue.

Il Tribunale di Sorveglianza può altresì dichiarare estinta l’eventuale pena pecuniaria, nel caso in cui il condannato provi di essere in condizioni economiche “disagiate”.

Quando può essere revocato l’affidamento in prova?

Secondo la previsione del comma 10 dell’art. 47 della L. n. 354/1975, “l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova“.

Pertanto, in caso di:

  • violazioni delle prescrizioni
  • comportamenti contrari alla legge
  • sopravvenute esigenze cautelari

il Tribunale di Sorveglianza può disporre la revoca dell’affidamento in prova; provvedimento che, generalmente, è preceduto dalla sospensione.

L’affidamento può pertanto essere revocato per il caso in cui sopravvenga l’emissione di una misura cautelare:

  • per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario
  • per fatti commessi durante la concessione del beneficio.

Nel primo caso, la revoca può essere disposta solo attraverso la valutazione del provvedimento cautelare e solo nel caso in cui siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento stesso è stato disposto.

Quali sono gli effetti conseguenti alla revoca dell’affidamento in prova?

Sugli effetti conseguenti alla revoca dell’affidamento in prova vi è stata una lunga elaborazione giurisprudenziale, non essendovi riferimenti nell’ordinamento penitenziario.

Sino a quando sulla questione si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343 del 1987.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decimo comma dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non stabilisce gli effetti conseguenti alla revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova.

Per la Corte, in caso di revoca della misura alternativa e contestualmente ad essa, il Tribunale di Sorveglianza deve procedere a determinare la pena detentiva residua che il condannato deve ancora espiare.

In primo luogo, deve valutarsi se la condotta trasgressiva che ha determinato la revoca sia stata posta in essere:

  • sin dall’inizio della sottoposizione alla misura
  • solo in prossimità della conclusione del periodo di espiazione.

La determinazione della pena si risolve in una valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza, da condursi in considerazione dei seguenti elementi:

  • la durata delle limitazioni patite dal condannato
  • la concreta incidenza delle limitazioni patite
  • il comportamento tenuto durante l’intero corso dell’esperimento.
  • la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha innanzitutto richiamato le indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343 del 1987 circa la determinazione della pena residua in caso di revoca dell’affidamento in prova.

Ha inoltre precisato che, quanto alla decorrenza della revoca, il Giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

Mentre, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

In tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico“.


Domande e risposte
Cos’è l’affidamento in prova?

L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario.

Quali sono gli effetti dell’esito positivo dell’affidamento in prova?

In caso di esito positivo, il Tribunale di Sorveglianza determina l’estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale; fatta eccezione per le pene accessorie perpetue.

Quali sono gli effetti conseguenti alla revoca dell’affidamento in prova?

Il Tribunale di Sorveglianza deve procedere a determinare la pena detentiva residua che il condannato deve ancora espiare.


Potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. I sent. 6 Febbraio 2026 n. 5020) QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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08-01-2026
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