Nuovo rito minorile e della famiglia

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Le novità introdotte nel Codice di rito civile dalla Riforma Cartabia nel 2023 al nuovo rito minorile e della famiglia hanno subito una serie di correttivi.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 Ottobre 2024 n. 164 sono state assunte “misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie“.

Avevamo già ampiamente trattato il tema, in questi due nostri articoli:

Nel seguito, abbiamo esaminato le principali novità introdotte dal correttivo nel rito minorile e della famiglia; e fatto altresì cenno alle questioni rimaste irrisolte.

I correttivi sul rito

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 31 Ottobre 2024 n. 164 riguardano l’applicazione del rito e la correzione di errori nella introduzione delle domande.

Di seguito, analizziamo i correttivi di maggior rilievo.

Le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari

Il decreto ha chiarito che le controversie sul danno conseguente a violazione dei doveri familiari debbano essere sottoposte al rito speciale. Mentre, in passato, erano sottoposte al rito ordinario.

La domanda di risarcimento di tali danni potrà quindi essere formulata in via autonoma, con il nuovo rito speciale.

E’ stata altresì prevista una “sanatoria“, mediante semplice ordinanza di conversione contenente la fissazione di un termine per l’integrazione delle difese, per il passaggio delle domande proposte con rito ordinario al rito speciale.

Da rilevarsi la previsione – a pena di decadenza – della prima udienza quale soglia temporale per procedere al mutamento del rito.

I provvedimenti di urgenza per pregiudizio imminente ed irreparabile

L’art. 473 bis.15 c.p.c. introduce, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, la possibilità di richiedere al Tribunale l’emissione di un provvedimento d’urgenza prima dell’udienza di comparizione personale della parti nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.

Il Tribunale, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza a davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto.

La novella ha anche previsto la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili o provvedimenti temporanei e urgenti emessi in sede di appello avanti ad altra sezione della medesima Corte (o, se non esistente, alla Corte di appello territorialmente più vicina).

Questioni sollevate dalla giurisprudenza

Il decreto legislativo non ha però corretto tutti i problemi di gestione del rito speciale nè tutti i dubbi interpretativi.

Al riguardo, segnaliamo le principali questioni sollevate dalla giurisprudenza – allo stato, rimaste insolute – hanno riguardato il curatore speciale del minore; e, più precisamente:

  • il suo ruolo
  • la sua nomina
  • i suoi poteri di rappresentanza sostanziale.

Altro tema al centro dell’interpretazione in ambito giudiziale è quello della proposizione cumulativa delle domande di separazione e divorzio nel procedimento camerale congiunto.

La giurisprudenza maggioritaria lo ha ritenuto ammissibile, in applicazione (per analogia) a quanto previsto nel processo contenzioso dall’art. 473 bis. 49 c.p.c.

Ma ad oggi manca una norma che regoli la materia nel procedimento camerale congiunto.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo del Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Riccardo Spreafico.

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