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Novità dalla Cassazione in tema d’acquisto di immobile fuori dalla comunione dei beni (regime matrimoniale).
La questione
La questione qui d’interesse è stata sottoposta alla Cassazione da una moglie che, dopo essere intervenuta all’atto d’acquisto dell’immobile dichiarando che il bene fosse stato acquistato con il ricavato della vendita di altro bene personale del marito, ha agito in giudizio dichiarando che tale circostanza non corrispondesse al vero.
In particolare, la moglie ha esperito l’azione di accertamento negativo, con la quale nella sua veste di coniuge non intestatario dell’immobile ha voluto far valere la natura non personale del cespite.
Ciò al fine di ottenere, per converso, l’accertamento dell’inclusione di tale immobile nel regime della comunione legale.
La decisione della Corte di cassazione
Secondo la Corte, l’esclusione del bene dalla comunione legale, ove esso ricada nelle ipotesi di cui all’art. 179 comma I lett. c), d) ed f) c.c., si produce non già per effetto della dichiarazione resa dal coniuge non intestatario in atto di acquisto, ma in forza dell’effettiva natura personale del bene oggetto di acquisto.
Per l’esclusione dalla comunione devono dunque ricorrere ambedue gli elementi indicati dalla norma:
- la natura personale del bene (prevista dalla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 179 c.c.)
- la manifestazione del consenso dell’altro coniuge (prevista dalla seconda parte dell’ultimo comma dell’art. 179 c.c).
La Cassazione, perchè l’acquisto di immobile possa essere considerato fuori dalla comunione dei beni, ha quindi ritenuto di dare continuità al seguente principio:
“In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell’esclusione di cui all’art. 179 comma I lett. b) c. c., senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall’art. 179 comma I lett. f) c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell’altro coniuge acquirente ai sensi dell’art. 179 comma II c.c., trattandosi di disposizioni non richiamate”, la quale ha ritenuto che quando “un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione”.
Risultano pertanto del tutto irrilevanti, ai fini della decisione circa l’inclusione, o meno, dell’immobile nel regime della comunione legale, la circostanza che il coniuge non intestatario sia intervenuto nell’atto di acquisto e la dichiarazione di cd. “rifiuto al coacquisto” che il medesimo abbia in quel contesto formulato.
Assume, invece, esclusivo rilievo l’accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto.
Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →
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