Il parere del Garante privacy sulla tutela dei dati giudiziari

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Il parere del Garante privacy sulla tutela dei dati giudiziari approva lo schema di regolamento predisposto dal Ministero della giustizia.

Il regolamento ministeriale

Innanzitutto, nel parere espresso il 24 Giugno 2021 il Garante ha elencato gli aspetti principali dello schema di regolamento proposto dal Ministero della Giustizia.

Lo schema rafforza in maniera significativa le tutele previste per le persone.
Inoltre, definisce un complesso di garanzie minime e coerenti nei principali settori nei quali possono essere trattati dati giudiziari:

  • ambito forense
  • rapporti di lavoro
  • verifica dei requisiti di onorabilità
  • verifiche della solidità e affidabilità di soggetti privati
  • ambito assicurativo
  • ambito delle professioni intellettuali
  • ambiti della ricerca storica e statistica
  • procedure di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il garante ha precisato che il soggetto che tratta i dati, dovrà anche verificare l’affidabilità delle fonti.
A tal fine, dovrà adottare specifiche garanzie volte ad assicurare l’esattezza dei dati trattati, che dovranno essere sempre aggiornati rispetto, tra l’altro, all’evoluzione della posizione giudiziaria dell’interessato.

Il parere del Garante

Il parere del Garante privacy sulla tutela dei dati giudiziari ha anche proposto miglioramenti ed integrazioni della bozza ministeriale.

Ha richiesto che le garanzie introdotte con il decreto siano previste come parametro di riferimento minimo; anche per quei trattamenti che vengono svolti in ambito pubblico sulla base di previsioni normative diverse.

Ha chiesto che sia prestata particolare attenzione ai dati giudiziari raccolti da fonti aperte in caso di trattamenti svolti a fini di verifica della solidità, solvibilità ed affidabilità nei pagamenti.
In questi casi, il Garante ha proposto di ammettere, quali legittime fonti di raccolta, solo i siti internet istituzionali nonché quelli di ordini professionali e di associazioni di categoria.

Infine, il Garante ha osservato che nella maggior parte dei casi, il consenso dell’interessato non può essere considerato una base giuridica legittima per il trattamento dei dati giudiziari.

Tale considerazione vale in particolare nella gestione del rapporto di lavoro, dove il dipendente si trova in una posizione di disparità tale, rispetto al datore di lavoro, da non garantire una libera espressione del consenso.

 


Potete leggere il parere del Garante sullo schema di regolamento del Ministero QUI →

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