Nasce INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali

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Nasce l’INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali, strumento pensato per garantire, facilitare ed accelerare le comunicazioni digitali tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Di seguito abbiamo approfondito le principali caratteristiche dell’INAD.

Cos’è il domicilio digitale?

Innanzitutto per comprendere il nuovo strumento che a breve sarà adottato dalla Pubblica Amministrazione è necessario sapere cosa sia il “domicilio digitale“.

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Si tratta quindi di un indirizzo di posta certificata (PEC) che sia stato formalmente indicato quale proprio domicilio al quale trasmettere le comunicazioni elettroniche.

Chi può disporre di un domicilio digitale?

I soggetti che possono eleggere il proprio domicilio digitale sono i seguenti:

  • le persone fisiche (che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età)
  • i professionisti (che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi)
  • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
Ottenere il domicilio digitale

Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale  https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi al servizio utilizzando, a scelta:

  • il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID)
  • la Carta d’Identità Elettronica (CIE)
  • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale.

Entrata in servizio dell’INAD

A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.

Dal 6 Luglio, quindi, le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell’elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale.

Sempre a partire dal 6 Luglio 2023, chiunque potrà consultare liberamente l’lndice, accedendo all’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione.
Sarà sufficiente inserire il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare l’INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.

Le finalità dell’indice dei domicili digitali

Il domicilio digitale – insieme alla Piattaforma Notifiche – consentirà di compiere un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

La Piattaforma permetterà a cittadini, professionisti ed aziende di beneficiare di un canale semplice e immediato per inviare e ricevere le comunicazioni ufficiali con la Pubblica Amministrazione; beneficiando di un risparmio significativo di tempi e costi.

Rapporti tra INI-PEC e INAD

Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha previsto che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC venga importato automaticamente su INAD in qualità di persone fisiche.
Resta però salva la possibilità per i professionisti di modificare l’indirizzo PEC “professionale” importato su INAD, mediante l’indicazione di altro indirizzo PEC “personale”.


Gli elenchi pubblici degli indirizzi digitali

In Italia gli elenchi pubblici degli indirizzi digitali sono molteplici. E non sempre è semplice distinguerli tra loro e tra le loro specifiche finalità.
Quelli individuati dall’art. 16-ter D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 sono inoltre validi ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Di seguito ne facciamo l’elenco:

  • INIPEC – indice nazionale della posta elettronica certificata previsto dall’art. 6-bis del CAD
  • INAD – indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall’art. 6-quater del CAD
  • ANPR – anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall’art. 62 del CAD
  • Registro PP.AA – Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche (ex art. 1, co. 2, D-Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i)
  • Registro Imprese – registro dei domicili digitali delle imprese, previsto dall’articolo 16, comma 6, del D-L. 29 novembre 2008, n. 185
  • ReGIndE – registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
  • IPA– indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall’articolo 6-ter del CAD (utilizzabile per l’invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale “in caso di mancata comunicazione” dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP. AA., ove risultino indicati per la stessa amministrazione più domicili digitali)

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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