Minorenni e social media: il rapporto è già di per sè complesso; ma spesso viene ulteriormente complicato dai comportamenti dei genitori.
Individuare un equilibrio tra l’utilizzo degli strumenti che consentono nuove forme di “socialità” e la tutela dei diritti dei minori non è semplice.
Il quadro normativo al quale occorre far riferimento è complicato e merita di essere approfondito.
Il fatto
La vicenda che ci permette di affrontare la materia ha avuto inizio allorchè un padre ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la condanna della ex moglie alla rimozione dai social network di immagini e video della figlia minore.
Più precisamente, il padre ha lamentato che tali pubblicazioni fossero illecite in quanto effettuate senza aver preventivamente ottenuto il suo consenso.
I motivi della decisione del Giudice
Secondo il Giudice, la madre nel postare i video della figlia minore su un social network (si trattava di Tik Tok) ha violato diverse norme comunitarie, internazionali e interne.
La pubblicazione di foto e video riguardanti minorenni sui social media integra infatti un comportamento non solo censurabile; ma persino illecito nel caso in cui non vi sia il consenso dell’altro genitore.
Ciò in quanto il pregiudizio per il minore sia insito nella diffusione della sua immagine sui socials.
In sentenza, i motivi per cui la madre è stata condannata alla rimozione delle foto e dei video dai social network sono i seguenti:
- l’art. 8 del Reg. n. 679/2016 considera le immagini fotografiche (e video) dei figli come dati personali ai sensi dell’art. 4 lett. a) e b) e c) del Codice della Privacy (D.Lgs n. 196/2003)
- la loro diffusione integra un’interferenza nella vita privata
- nel caso di minori di sedici anni, occorre inoltre il consenso alla pubblicazione da parte di entrambi i genitori
- l’immagine non deve «arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore» (art. 97 della Legge n. 633/1941).
Per la giurisprudenza, l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce sempre un comportamento potenzialmente pregiudizievole per gli stessi.
Ciò in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, nonchè il potenziale utilizzo da parte di terzi di tali immagini; anche per finalità illecite.
La gestione del consenso
Sulla base dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza, occorre considerare l’onere a carico di ciascuno dei due genitori – siano essi sposati, conviventi, separati o divorziati – di acquisire il consenso dell’altro genitore prima di pubblicare fotografie e filmati in cui compare un figlio infrasedicenne.
Ovviamente, la gestione di tali consensi può essere presunta in ragione di comportamenti tenuti dall’altro genitore (ad esempio: pubblicazione di “like”, di commenti, di analoghe immagini nei propri accounts dei social network, etc.).
Ma nei casi in cui il consenso non si possa presumere, andrà espressamente richiesto ed ottenuto prima della pubblicazione online.
Tanto che la tematica è divenuta oggetto di analisi e di inserimento di particolari condizioni negli accordi di separazione o di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio.
Nel caso in cui voleste approfondire l’argomento o necessitaste di assistenza per la tutela dei Vostri diritti, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.