Il green pass nei luoghi di lavoro

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Il green pass nei luoghi di lavoro: dal 15 Ottobre 2021 sarà onere dei datori di lavoro verificare il possesso e la validità del green pass da parte di tutti i dipendenti.
Avevamo già trattato questo tema (QUI →), ma successivamente si sono avuti alcun chiarimenti riguardanti le “modalità operative”.

Di seguito, elenchiamo quelle di maggior interesse.

La verifica del green pass

I datori di lavoro, entro il 15 Ottobre 2021, dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche del green pass.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro; e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

La verifica del green pass deve essere effettuata mediante l’utilizzo dell’applicazione ufficiale “Verifica C19” che ha lo scopo di verificare, tramite la lettura dei codici contenuti nel Qrcode, la validità della certificazione verde degli interessati.

L’applicazione “VerificaC19” ha due funzioni:

  1. validare l’autenticità del green pass;
  2. verificare che l’intestatario del green pass abbia i requisiti necessari per compiere una specifica attività sul territorio italiano.

Le modalità dei controlli

I datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione all’organizzazione dei controlli.

Elenchiamo gli aspetti che dovranno essere oggetto di tali attenzioni:

  • l’applicazione “VerificaC19” potrà essere installata solo su smartphone o devices di proprietà aziendale
  • in caso di utilizzo di strumenti che consentano la verifica dei green pass senza la presenza di una persona, dovrà essere effettuata una preventiva valutazione ex art. 25 del GDPR
  • l’informazione al lavoratore del trattamento di verifica, anche tramite l’apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d’accesso
  • l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma (non possono essere richieste e conservate copie cartacee o digitali dei green pass dei dipendenti)
  • i soggetti deputati al controllo dovranno essere formalmente delegati (art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy ed art. 29 del GDPR).

 


Potete trovare tutte le informazioni relative a Verifica C19 QUI →

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