Punti chiave
- La Corte di Cassazione ha chiarito il significato di ‘caso fortuito‘ e ‘forza maggiore‘ nella sentenza n. 5422/2021.
- Un evento può essere considerato ‘caso fortuito‘ se possiede i requisiti di eccezionalità e imprevedibilità.
- L’eccezionalità si riferisce all’oggettiva inverosimiglianza di un evento; eventi già accaduti non possono essere considerati eccezionali.
- L’imprevedibilità è definita come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica degli eventi.
- La valutazione di ‘caso fortuito‘ deve basarsi su dati scientifici e sull’analisi della storia degli eventi meteorici nella stessa area.
In un’epoca di cambiamenti climatici associati a forti fenomeni meteorici, spesso si discute in merito alla validità delle coperture assicurative ed in merito a cosa debba intendersi per “fenomeno naturale eccezionale” e “caso fortuito“.
Con una recente sentenza (la n. 5422/2021, depositata lo scorso 26 febbraio) le Sezioni Unite civili hanno offerto chiarimenti sui rapporti tra fenomeni naturali e caso fortuito.
Vediamo di individuare i passaggi principali delle argomentazioni di più diffuso interesse.
Sommario
Il caso fortuito (e la forza maggiore)
I concetti di “caso fortuito” e “forza maggiore” sono propri del Codice Penale, il cui art. 45 c.p. li inserisce tra le cause di esclusione della colpevolezza; con conseguente non punibilità dell’agente.
Non essendovi una definizione normativa, occorre rifarsi alla definizione coniata da dottrina e giurisprudenza, per le quali il caso fortuito è un avvenimento caratterizzato da due requisiti, che si inseriscono d’improvviso nell’azione del soggetto e che devono ricorrere contemporaneamente:
- l’imprevedibilità
- l’eccezionalità.
Alla luce di tali indicazioni, deve affermarsi che un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa essere qualificato come “caso fortuito“, solo se provvisto appunto dei requisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità.
Il requisito dell’eccezionalità
L’eccezionalità deve intendersi come “obiettiva inverosimiglianza dell’evento“, nell’accezione dell’elevata improbabilità dell’evento.
Di tal che, ogni evento naturale che si sia già verificato in un dato luogo ed in un certo lasso di tempo, nel caso in cui si verificasse nuovamente non potrebbe più essere definito eccezionale (nè imprevedibile).
In materia, l’accertamento del “caso fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve quindi essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, nel caso delle precipitazione dai dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa assicurata.
Il requisito dell’imprevedibilità
L’imprevedibilità deve intendersi come “sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica“, atta a rendere quel dato evento, per l’appunto, un’eccezione.
Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, benchè saltuaria o infrequente, esso non può essere definito imprevedibile; proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.
Occorre inoltre precisare che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non sia di per sè sufficiente a configurare l’esimente del “caso fortuito“, in quanto – come detto – non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
I chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite civili sono intervenute sui rapporti tra fenomeni naturali e caso fortuito, elencando la serie di principi che devono regolare l’accertamento della ricorrenza del caso fortuito in occasione dei danni causati da eventi meteorici di particolare intensità.
Affinchè un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 45 c.p., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità.
L’imprevedibilità, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento“.
Per la Corte, però, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale – nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente – non è di per sè sufficiente a configurare l’esimente del caso fortuito; in quanto non ne esclude la prevedibilità dell’evento, in base alla comune esperienza.
L’eccezionalità invero deve essere “identificata come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale“.
Pertanto, nel caso di danni patiti a seguito di un evento atmosferico, l’indagine volta a comprendere se lo stesso possa essere qualificato come eccezionale ed imprevedibile dovrà essere orientata a verificare l’eventuale ricorrenza passata di fenomeni analoghi nei medesimi luoghi.
Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione QUI →
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