Le Sezioni Unite civili sui rapporti tra fenomeni naturali e caso fortuito

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In un’epoca di cambiamenti climatici associati a forti fenomeni metereologici, spesso si discute in merito alla validità delle coperture assicurative ed in merito a cosa debba intendersi per “fenomeno naturale eccezionale” e “caso fortuito“.

Con una recente sentenza (la n. 5422/2021, depositata lo scorso 26 febbraio) le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione ha offerto alcuni spunti interessanti in materia e l’occasione per aggiornare i criteri valutativi.

Vediamo di individuare i passaggi principali delle argomentazioni di più diffuso interesse.


Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come “caso fortuito“, solo se provvisto dei due requisiti: l’eccezionalità ed l’imprevedibilità.

L’eccezionalità deve intendersi come “obiettiva inverosimiglianza dell’evento“.
L’imprevedibilità deve intendersi come “sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica“, atta a rendere quel dato evento, per l’appunto, un’eccezione.

Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, benchè saltuaria o infrequente, esso non può essere definito nè eccezionale nè imprevedibile; proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

Occorre inoltre precisare che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non sia di per sè sufficiente a configurare l’esimente del “caso fortuito“, in quanto – come detto – non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

Di tal che, ogni evento naturale che si sia già verificato in un dato luogo ed in un certo lasso di tempo, nel caso in cui si verificasse nuovamente non potrebbe più essere definito nè eccezionale nè imprevedibile.

In materia, l’accertamento del “caso fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve quindi essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, nel caso delle precipitazione dai dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della cosa assicurata.

Pertanto, nel caso di danni patiti a seguito di un evento atmosferico, l’indagine volta a comprendere se lo stesso possa essere qualificato come eccezionale ed imprevedibile dovrà essere orientata a verificare l’eventuale ricorrenza passata di fenomeni analoghi nei medesimi luoghi.


Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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