Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a trattare l’argomento della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie.
Benchè il tema della validità delle clausole vessatorie sia stato spesso oggetto dei provvedimenti del Supremo Collegio, l’ordinanza in esame affronta la questione (anche) sotto l’aspetto della collocazione e della redazione grafica delle clausole.
Specificità che abbiamo ritenuto interessante approfondire in questo articolo.
Le clausole c.d. vessatorie
Le clausole vessatorie sono le clausole contrattuali che determinano uno squilibrio delle prestazioni (diritti e obblighi) a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro.
Nel nostro ordinamento, se ne occupano sia il Codice Civile agli artt. 1341 e 1342 c.c. che il Codice del Consumo agli artt. 33 e 34.
Per approfondire cosa si intenda per clausola vessatoria, potete far riferimento a quanto abbiamo indicato nel nostro articolo pubblicato QUI →
Mentre, per quanto qui di interesse, i riferimenti normativi da tenere in considerazione sono quelli aventi ad oggetto le clausole vessatorie inserite nelle condizioni generali di contratto (art. 1341 commi I e II c.c.).
Il fatto
Per comprendere le indicazioni particolari offerte dalla Corte di Cassazione in tema di redazione e validità delle clausole vessatorie, è necessario illustrare il fatto oggetto del giudizio di legittimità.
Una Società ha presentato opposizione avverso un decreto ingiuntivo azionato da una seconda Società in forza del credito derivante dal rinnovo automatico di un contratto sottoscritto dalla prima per adesione alle condizioni generali.
L’opponente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 commi I e II c.c., per avere il Tribunale ritenuto che fossero efficaci e opponibili le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali del contratto, con particolare riferimento alla clausola che disponeva il rinnovo automatico del contratto ed alla clausola che derogava alla competenza territoriale e sul foro competente.
L’opponente ha sostenuto che la singola sottoscrizione apposta sul contratto sarebbe stata inidonea ad assurgere al rango di valida accettazione (rectius, adesione) delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali predisposte dalla controparte.
Ciò in quanto la specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose avrebbe presupposto che a tali clausole fosse stata data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali e che esse fossero state seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
Di conseguenza, non sarebbe stato sufficiente che la singola clausola fosse risultata evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione fosse stata unica, senza che rilevasse, in senso contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la stampa in caratteri tipografici evidenziati.
Il Tribunale adito e successivamente la Corte d’Appello hanno respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione.
Le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Al riguardo, ha affermato che, secondo il consolidato orientamento nomofilattico, l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando:
- a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto
- le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.
La Corte ha precisato che a tali fini non sia sufficiente che:
- la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica
- la clausola sia stata collocata immediatamente prima della sottoscrizione o sia stata stampata in caratteri tipografici evidenziati.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione ha quindi espresso il seguente principio di diritto in materia di clausole vessatorie:
“La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorchè la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”.
Per approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Gaia Spreafico.