Punti chiave
- La Suprema Corte di Cassazione stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve effettuare accertamenti sanitari sui dipendenti con inidoneità psicofisica.
- Può adottare la sospensione cautelare dal servizio in attesa delle verifiche sanitarie per garantire la sicurezza.
- La sentenza chiarisce che in caso di permanente inidoneità al lavoro, il rapporto può risolversi senza necessità di licenziamento.
- Il datore di lavoro ha obblighi prevenzionistici, tra cui il controllo sanitario e la riduzione dei rischi.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della sospensione del lavoratore pericoloso.
Con particolare riguardo alla inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ha affermato che la Pubblica Amministrazione sia tenuta – e non meramente facoltizzata – a dare corso agli accertamenti sanitari sulla persona dell’interessato.
Nel caso, la Pubblica Amministrazione può adottare quale misura cautelare la sospensione del dipendente dal servizio, in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie.
In questo articolo abbiamo approfondito l’argomento, analizzando le motivazioni della sentenza.
Sommario
La permanente inidoneità psicofisica al servizio
Il tema oggetto della pronuncia della sentenza della Cassazione in trattazione è connesso alla facoltà prevista per la Pubblica Amministrazione di risolvere i rapporti di lavoro con i dipendenti con permanente inidoneità psicofisica a lavorare.
La norma di riferimento in materia è l’art. 55-octies del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, il cui primo comma così dispone:
“Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (…) l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro”.
Pertanto, volta che l’inidoneità sia stata accertata e sia permanente, l’Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro.
I doveri del datore di lavoro in materia prevenzionistica
Per comprendere il tema in trattazione, occorre far riferimento anche ai doveri del datore di lavoro in materia prevenzionistica.
L’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 – Misure generali di tutela stabilisce che, tra gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro, vi siano anche i seguenti:
- c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
I citati obblighi del Datore di lavoro riguardano sia la collettività dei lavoratori sia il singolo lavoratore; e prevedono anche controlli sanitari.
Inoltre, più recentemente, i Datori di lavoro sono stati gravati anche dell’obbligo di prevenire le condotte violente o moleste tra lavoratori.
I provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio
In considerazione del fatto che l’inidoneità al servizio debba essere accertata oltre che permanente, è necessario comprendere cosa accada al rapporto di lavoro tra il momento in cui sorga il sospetto dell’esistenza a carico di un dipendente pubblico di una situazione di saluta che lo renda inidoneo al servizio e l’accertamento di tale inidoneità.
In questa fase temporale, la Pubblica Amministrazione può adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
La sospensione cautelare dal servizio è un provvedimento temporaneo e non sanzionatorio.
Viene disposto dal datore di lavoro per allontanare un dipendente durante gli accertamenti (anche) di natura sanitaria.
La finalità dell’adozione del provvedimento è quella di garantire la tutela della Pubblica Amministrazione e dello stesso dipendente (o dei suoi colleghi) in attesa dell’esito del procedimento
È una misura di carattere interinale e cautelare, non una sanzione disciplinare; con previsione, in genere, del mantenimento della retribuzione (o di una indennità).
In particolare, è l’art. 55-octies del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 che prevede:
b) la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
La norma in parola prevede quindi la possibilità per la Pubblica Amministrazione di disporre la sospensione del lavoratore pericoloso.
Le ragioni della pronuncia della Cassazione
In questo contesto normativo, s’è espressa la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 17 Marzo 2026 n. 6165.
Per la Corte, la possibile esistenza di una patologia psichiatrica è in effetti fonte di pericolo sia per l’ interessato, sia per i colleghi di lavoro.
Ciò – anche a voler trascurare il tema degli eventuali contatti con il pubblico – inevitabilmente comporta la doverosità delle verifiche sul piano sanitario e delle misure, anche di sospensione immediata della prestazione, che ad esse si riconnettono.
L’adozione di misure cautelative e lo svolgimento degli accertamenti sanitari sono aspetti talmente riconnessi ai poteri-doveri datoriali, secondo il disposto dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 15 D.Lgs. n. 81 del 2008, da doversi ritenere doveroso che il datore ponga in essere quanto necessario per ovviare ad un rischio per le condizioni di lavoro, che possa derivare dallo stato di salute di uno dei dipendenti.
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, la Pubblica Amministrazione avrebbe l’obbligo di disporre la sospensione del lavoratore pericoloso.
La Corte ha inoltre precisato che l’avvenuto accertamento delle condizioni di sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell’attività lavorativa è causa ipso iure di risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta; senza necessità anche di licenziamento.
Infine, ha osservato che all’inabilità consegue, per i lavoratori pubblici, il diritto al corrispondente trattamento pensionistico.
Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:
“In ragione della tutela della salute nei luoghi di lavoro, in presenza di comportamenti del lavoratore significativi rispetto all’esistenza in capo al medesimo di condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato o degli altri dipendenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta e non meramente facoltizzata a dare corso agli accertamenti sanitari sulla persona dell’interessato ai sensi dell’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, oltre ad adottare le misure cautelari del caso, tra cui l’eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle corrispondenti verifiche e con trattamento economico secondo il regime della malattia, così come a far conseguentemente cessare il rapporto per ragioni oggettive, in caso di accertata permanente e totale inidoneità psicofisica“.
Potete leggere il testo integrale della sentenza della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. lav. sent. 17 Marzo 2026 n. 6165) QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Riccardo Spreafico.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →
(tona alla pagina delle notizie)
