Da tempo la giurisprudenza di legittimità, partendo dal concetto di rischio, ha individuato stringenti criteri di delimitazione delle diverse posizioni di garanzia negli infortuni sul lavoro ai fini della distinzione tra datore, dirigente e preposto.
Come ha ricordato in diverse sue sentenze la Corte di cassazione, “il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi. Tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda medesima”.
Il rischio, inteso come categoria unitaria, non investe infatti tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza in modo indistinti. Si declina diversamente, a seconda delle aree relative ad un determinato settore di attività.
Alle diverse aree di rischio si affiancano i ruoli diversi che i garanti ricoprono all’interno dell’organizzazione.
A ciascuna figura, a ciascun ruolo, è demandata infatti la gestione di una o più aree di rischio.
E’ questa questa diversità di aree che consente di separare, delimitare, specificare le diverse responsabilità attribuibili ai diversi soggetti in caso di infortunio.
E quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire od intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia negli infortuni sul lavoro non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento.
In tali casi, si configura un concorso di cause ex art. 41 comma I del Codice penale.
Occorre quindi individuare tra datore, dirigente e preposto i soggetti destinatari degli obblighi.
E definire poi, per ciascuno di essi, l’ambito della responsabilità personale in rapporto ai rischi che deve prevenire e gestire: la cd. posizione di garanzia.
La posizione di garanzia negli infortuni sul lavoro
Il ruolo centrale, in tema di sucurezza sul luogo di lavoro, è riconosciuto al datore di lavoro.
Questi si pone al vertice, avendo “la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2 lett. b) del D.Lgs. 81/2008).
Sono proprio i poteri inerenti la facoltà di spesa che la giurisprudenza individua quale elemento imprescindibile per la corretta ricostruzione dell’assetto organizzativo dell’azienda. Ciò anche al di là degli organigrammi ufficiali (leggi infra).
Va osservato che, salvo differenti indicazioni, nell’ambito delle società di capitali (S.p.a. ed S.r.l.) la figura del datore di lavoro vada in genere identificata nel consiglio di amministrazione. E, quindi, in capo a tutti i suoi membri.
Accanto al datore si colloca la figura del dirigente.
Si tratta di una posizione di responsabilità intermedia; che si identifica nel soggetto che “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2 lett. d) del D.Lgs. 81/2008).
Al dirigente è rimesso l’onere di organizzare in modo adeguato e sicuro le strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro, a prescindere da eventuali poteri di spesa.
In questi termini, il dirigente non si sostituisce al datore di lavoro; ma con questo condivide, secondo le reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro.
Alla base della catena gerarchica si colloca infine il preposto: figura dotata di una reale supremazia su altri lavoratori.
Al preposto la legge attribuisce l’obbligo di vigilare sulla corretta osservanza delle misure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali e di riferire ad essi sulle carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro (art. 2 lett. e) ed art. 19 D.lgs. 81/2008).
La delega delle funzioni di garanzia
Accanto all’investitura originaria del soggetto responsabile, dovuta direttamente alla legge sulla base del ruolo ricoperto nell’organizzazione, bisogna dar conto anche dell’investitura c.d. derivata.
È questo il tema della delega di funzioni.
Anche in questo caso, la legislazione ha tradotto in norma il lungo cammino fatto dalla giurisprudenza per individuare i presupposti di legittimità, validità ed efficacia della delega.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede che la delega sia certa (scritta) e specifica.
Con la delega devono essere conferiti tutti i poteri organizzativi, di gestione, controllo e spesa richiesti dalla natura delle funzioni delegate. La delega deve inoltre essere conferita ad un soggetto con professionalità, qualifiche ed esperienza adeguati al compito.
Va ricordato che in forza dell’art. 16 comma III del D.Lgs. n. 81/2008 “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite“.
L’obbligo di verifica richiesto dall’art. 16 si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.
L’esercizio in concreto dei poteri e la posizione di garanzia
In tema di posizione di garanzia in caso di infortunio sul lavoro l’approccio rigorosamente formalistico non sempre è quello più idoneo.
Le responsabilità di ciascun soggetto, infatti, non possono “essere sempre definite e separate con una rigida linea di confine“. Occorre infatti guardare alla specifica realtà aziendale, al settore di attività, alla conformazione giuridica prescelta e alle sue dimensioni.
E’ l’analisi in concreto, in fatto, specifica che diviene indispensabile per poter valutare correttamente gli aspetti di cui si discute e di individuare i soggetti ai quali vada attribuita la responsabilità di determinati rischi.
E’ la stessa normativa che impone un processo valutativo simile.
L’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede infatti che “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2 comma I lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti“.
Pertanto, ciò che rileverà in termini di individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione sarà anche l’esercizio in concreto dei poteri. Ed in simili casi potranno quindi individuarsi due responsabilità concorrenti: quella del titolare del potere o della qualifica; e quella di colui che esercita in concreto tale potere o tale qualifica.
Nel caso in cui vogliate approfonfire i temi in discussione ovvero abbiate necessità di assistenza in materia, potete contattare l’avv. Riccardo Spreafico e l’avv. Andrea Spreafico.