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La moglie benestante deve mantenere l’ex marito, nel corso del giudizio di separazione e sino al divorzio.
Così si è espressa la Prima Sezione civile della Corte di cassazione, in una recente sentenza che nel seguito analizziamo.
Il fatto
La vicenda prende spunto dal provvedimento con cui la Corte d’Appello di Milano ha ridotto da 1.500,00 a 300,00 Euro l’importo che una moglie era tenuta a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento all’ex marito.
Quest’ultimo ha quindi promosso ricorso per cassazione, rappresentando le seguenti circostanze:
- aveva lasciato, su accordo con l’ex moglie, la propria attività lavorativa autonoma di manager informatico per dedicarsi alla cura del figlio invalido
- era stato da allora mantenuto dalla moglie, la quale gli erogava circa 10.000,00 Euro al mese in quanto beneficiava di cospicui redditi da lavoro propri nonchè provenienti dalla sua famiglia di origine
- nel corso del matrimonio si era dedicato anche a prendersi cura della prestigiosa abitazione coniugale di proprietà della moglie
- dopo la separazione non era riuscito a lavorare regolarmente nè a permettersi un’abitazione, trovandosi costretto a dover ricorrere al sostegno materiale della sorella.
In particolare, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 156 c.c., per essergli stato riconosciuto per il proprio mantenimento dopo la separazione un contributo determinato al solo fine di consentirgli di reperire un’idonea abitazione.
L’importo sarebbe stato palesemente inadeguato a consentirgli di conservare il tenore di vita matrimoniale, goduto grazie alle elevatissime capacità economiche delle quali la moglie aveva sempre goduto e godeva ancora.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha accolto le doglianze dell’ex marito.
Secondo la Cassazione, il criterio seguito dalla Corte d’Appello di Milano per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore dell’ex marito separato è stato difforme da quello seguito dalla giurisprudenza di legittimità.
I “redditi adeguati” ai quali va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento da riconoscersi in favore del coniuge separato nella fase temporanea della separazione sono quelli necessari a consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel corso del procedimento per separazione permangono infatti il vincolo coniugale e, pure, l’attualità del dovere di assistenza materiale.
A differenza di quanto accade invece nella fase divorzile, che postula lo scioglimento del vincolo coniugale e la cessazione di tali doveri.
Per la Corte, nel caso in esame il contributo di mantenimento in favore dell’ex marito non è stato quantificato in misura idonea a garantirgli la conservazione del tenore di vita matrimoniale, determinando così a suo danno un rilevante ridimensionamento dopo la separazione.
Pertanto, può affermarsi che nella fase della separazione la moglie benestante deve mantenere l’ex marito, garantendogli l’elevato tenore di vita precedente.
Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →