I punti chiave (c.d. Key Takeaways)
- L’art. 612 quater c.p. punisce la illecita diffusione di contenuti generati o alterati con intelligenza artificiale senza consenso.
- Il reato prevede pene da uno a cinque anni di reclusione ed è perseguito a querela della persona offesa.
- L’elemento oggettivo del reato include la cessione, pubblicazione o diffusione di immagini, video o voci falsificati.
- Il dolo generico è necessario; l’autore deve essere consapevole di diffondere contenuti ingannevoli.
- Il fatto è procedibile d’ufficio in caso di reati compiuti contro persone incapaci o le autorità pubbliche.
E’ stato introdotto nel Codice penale ed è entrato in vigore il 10 Ottobre 2025, l’art. 612 quater c.p. – Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.
Di seguito abbiamo analizzato le principali peculiarità della nuova fattispecie di reato.
Sommario
Il testo dell’art. 612 quater c.p.
La Legge n. 132/2025 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” ha introdotto tra i delitti contro la libertà morale della persona previsti dal Codice penale l’art. 612 quater c.p. “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale“, con il seguente testo:
Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
L’elemento oggettivo del reato
Il delitto di cui all’art. 612 quater c.p. punisce chiunque:
- ceda
- pubblichi
- diffonda
senza il consenso della persona interessata e provocandole un danno
- immagini
- video
- voci
falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e che siano idonei ad indurre altri in errore circa la loro autenticità.
La condotta integrante il delitto in parola è realizzata da una pluralità di possibili comportamenti; quali la cessione, la pubblicazione od, in senso più ampio, la diffusione effettuata con qualsiasi mezzo dei contenuti realizzati con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
La norma mira a reprimere il fenomeno dei c.d. deepfake.
Si fa riferimento a quella tecnica che sintetizza artificialmente l’immagine (in senso lato) umana mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
L’IA combina e sovrappone immagini o video o registrazioni vocali esistenti con immagini o video o registrazioni vocali reali di una determinata persona, generando dei “falsi realistici“.
Il realismo dei file così generati dall’IA è tale che, spesso, risulta impossibile distinguere l’originale da quello generato artificialmente.
E’ quindi elevata la possibilità di essere tratti in inganno.
L’elemento soggettivo del reato
Per la punibilità del delitto di cui all’art. 612 quater c.p. è previsto il dolo generico.
E’ quindi richiesta unicamente la coscienza e volontà di cedere o pubblicare o diffondere un contenuto generato dall’IA che possa trarre in inganno gli altri e determinare un danno alla persona di cui sono stati utilizzati immagini o video o voce.
La procedibilità del reato
Il delitto è procedibile a querela di parte; come la maggior parte dei delitti contro la libertà morale della persona.
E’ però prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto:
- sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio
- sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità
- sia commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
Quest’ultima ipotesi riveste particolare interesse, in quanto tutela “automaticamente” le persone investite di funzioni pubbliche al fine di evitare che il loro ruolo istituzionale possa essere sfruttato per trarre in inganno le persone.
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