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La Corte Costituzionale sui contributi alle organizzazioni di volontariato ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’art. 76 del Codice del Terzo settore, con riguardo ai contributi per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato.
Unitamente alla pronuncia, la Corte ha invitato il Parlamento a rivedere al più presto l’art. 76 del Codice del Terzo settore.
Di seguito approfondiamo, i dettagli della questione in trattazione.
Le motivazione della Corte Costituzionale
Per la Corte, il sistema degli Enti del Terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione.
Le attività di interesse generale, svolte senza fini di lucro da questi Enti, realizzano anche «una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica».
La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività del volontario.
Il che preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa.
La Corte ha quindi dichiarato infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sull’art. 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni di volontariato.
La Corte sollecita (anche in questa materie) l’intervento del legislatore
Nella sentenza in esame, la Corte ha invitato il Parlamento a rivedere, al più presto, l’art. 76 del Codice del Terzo settore.
L’invito è volto a permettere l’accesso alle relative risorse anche a tutti quegli enti sulla cui azione più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata».
Per la Corte, gli Enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari potrebbero infatti essere esposti al rischio di non poter finanziare l’acquisto o il rinnovo di beni, come quelli (le autoambulanze) considerati nella norma citata.
Potete leggere il trsto integrale della sentenza QUI →