Il tema del rimborso delle spese straordinarie non concordate sostenute da un coniuge separato ha recentemente interessato la Corte di Cassazione.
L’ordinanza – pur riguardando spese straordinarie non comuni sia per tipologia che per entità – ha richiamato i principi regolanti la materia. E la sua disamina può quindi essere ritenuta di interesse generale.
Sommario
Le spese ordinarie e le spese straordinarie
Per comprendere il tema in trattazione, è necessario innanzitutto ricordare quali siano le spese ordinarie e le spese da ritenersi straordinarie.
Le spese ordinarie sono quelle attinenti le esigenze ordinarie di vita del minore, quali:
- il vitto
- la mensa scolastica
- il concorso alle spese di casa
- il canone di locazione
- le utenze
- i consumi
- l’abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione)
- le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno
- i medicinali da banco.
Le spese straordinarie sono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’occasionalità o la sporadicità (requisito temporale)
- la gravosità (requisito quantitativo)
- la voluttuarietà (funzionale).
Sebbene manchi una normativa che elenchi quali siano le spese straordinarie che uno degli ex coniugi possa sostenere nell’interesse dei figli senza acquisire il preventivo assenso dell’altro coniuge, la prassi dei Tribunale le ha delineate all’interno di protocolli sottoscritti con i rappresentanti locali dell’Avvocatura.
Le spese straordinarie che prevedono preventivo accordo tra i coniugi
E’ possibile quindi ottenere il rimborso delle spese non concordate nel caso in cui non sia richiesto dalla prassi il preventivo accordo tra i coniugi separati o divorziati.
Le spese mediche che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
- visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante
- cure dentistiche presso strutture pubbliche
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
- tickets sanitari
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista
- farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Tra le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo rientrano:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici
- libri di testo
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica
- dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES)
- assicurazione scolastica
- fondo cassa richiesto dalla scuola
- gite scolastiche senza pernottamento
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico.
Tra le spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo vi sono:
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola
- centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Le spese straordinarie che non prevedono preventivo accordo tra i coniugi
Le spese mediche che richiedono invece il preventivo accordo sono le seguenti:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private
- cure termali e fisioterapiche
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente
- farmaci omeopatici.
Tra le spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo vi sono:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati
- gite scolastiche con pernottamento
- corsi di recupero e lezioni private
- corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all’estero
- alloggio presso la sede universitaria.
Tra le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo vi sono:
- corsi di lingue
- corsi di musica e strumenti musicali
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)
- spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
- baby sitter
- viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori
- spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni)
- acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
La vicenda oggetto di giudizio
La vicenda di cui ci occupiamo è “straordinaria“, in quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese non concordate formulata da un coniuge separato all’altro delle spese sostenute per sostenute per il mantenimento, la cura, lo stallo e il nutrimento di un cavallo utilizzato dai figli per la pratica agonistica dell’equitazione.
Il coniuge resistente ha chiesto il rigetto della domanda, precisando che non fosse dovuto il rimborso delle spese sostenute per l’equitazione e non concordate.
Il Tribunale ha però accolto le domande proposto dal coniuge ricorrente che ha sostenuto le spese ed ha condannato il coniuge resistente al pagamento della somma di circa Euro 25.000 a titolo di rimborso delle spese straordinarie affrontate dall’ex coniuge nell’ interesse dei figli minori.
A fronte del parziale accoglimento del ricorso del coniuge soccombente in primo grado, la Corte d’Appello ha lievemente ridotto l’entità della somma oggetto del rimborso.
Il coniuge soccombente ha ulteriormente promosso ricorso per cassazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Il tema del rimborso delle spese non concordate è quindi stato affrontato dalla Corte di Cassazione, secondo i canoni che elenchiamo di seguito.
Per la Corte, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare.
Riguardando infatti il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
Tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il Giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso delle spese non concordate da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al Giudice di merito verificare la
rispondenza delle spese all’ interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità
e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Pertanto, per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo
interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità
delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Riccardo Spreafico.
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