Il decoro architettonico degli edifici è un tema che ha recentemente goduto di una certa popolarità, anche in ragione dei numerosi interventi realizzati nei condomini grazie all’accesso al bonus facciate ed al Superbonus 110%.
Poichè il concetto di “decoro architettonico” non è sempre di immediata comprensione, di seguito abbiamo approfondito l’argomento.
Il decoro architettonico
Per comprendere appieno cosa si intenda per “decoro architettonico” di un edificio, nell’accezione richiamata dal IV comma dell’art. 1120 c.c., è necessario far riferimento alla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze, ha infatti fornito una definizione piuttosto esaustiva del decoro architettonico.
Per la Corte, il decoro architettonico del fabbricato indicato dall’art.1120 c.c. è l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia.
Pertanto, un fabbricato acquisisce, sin dalla sua realizzazione, una connotazione estetica che coincide ed è in rapporto con l’armonia delle sue linee.
La tutela dello stato iniziale del fabbricato e del suo decoro architettonico è un aspetto d’importanza tale che i regolamenti condominiali possono contenere norme atte a ridurre il potere della proprietà personale ed esclusiva del singolo proprietario (potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo pubblicato QUI →).
L’alterazione del decoro architettonico
Il decoro architettonico può subire, nel tempo, alterazioni; ossia cambiamenti, più o meno pregevoli.
L’alterazione del decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato, qualora dette immutazioni siano suscettibili di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile e sulla sua precedente armonia.
Non ogni alterazione però pregiudica il decoro di un edificio.
Per la Cassazione, il decoro architettonico può ritenersi pregiudicato soltanto da alterazioni idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità.
Inoltre, non può ritenersi a priori che un’opera modificativa incida negativamente sul decoro architettonico di un edificio allorchè quest’ultimo sia già in stato di degrado ovvero vi siano preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino e che ne abbiano alterato l’armonia.
Il rapporto tra decoro architettonico e Superbonus 110%
Recentemente, il tema del rapporto tra decoro architettonico e Superbonus 110% è divenuto piuttosto popolare, grazie agli incentivi ed agli interventi sulle facciate dei condomini.
Deve infatti considerarsi che l’intervento edilizio che incida sulla facciata dell’edificio – che è una parte comune – deve essere subordinato sia al rilascio del titolo abilitativo sia all’assenso dei comproprietari.
Ed allorchè l’intervento determini un’alterazione del decoro dell’edificio, è necessario l’assenso unanime dei proprietari.
Potete approfondire il tema leggendo l’articolo che abbiamo pubblicato QUI →
Gli impianti tecnologici individuali
Sulla scorta delle nuove esigenze dei proprietari, il nuovo art. 1122 bis c.c. ha introdotto una normativa specifica sull’installazione degli impianti non centralizzati (ossia, individuali) di ricezione televisiva, o di flussi informativi o di fonti di energia da fonti rinnovabili.
La norma tutela il diritto del singolo condomino di dotarsi di impianti individuali che gli consentano la ricezione radiotelevisiva e l’accesso a qualsiasi altro flusso informativo nonchè la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tale libertà, però, trova un duplice limite, in quanto gli interventi:
- non devono arrecare pregiudizio alle parti comuni e alle proprietà individuali
- devono preservare in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio.
Pertanto, anche in tema di “innovazione tecnologiche“, gli interventi debbono avere riguardo del decoro architettonico dell’edificio.
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
Il tema del decoro architettonico è recentemente stato trattato da numerose sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione.
Nell’ordinanza che abbiamo qui analizzato, la Corte è tornata sulla definizione di “decoro architettonico“, affermando che debba intendersi l’estetica del fabbricato risultante dall’insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità.
Trattandosi di una valutazione d’insieme, per la Cassazione è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere in relazione ai diversi punti da cui si osserva l’edificio.
E, pure, può non essere determinante il fatto che l’edificio abbia subito precedenti modifiche, anche pregiudizievoli del decoro.
Il principio di diritto
La Corte, nell’ordinanza in esame, ha indicato il seguente principio di diritto:
“in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni“.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per approfondimenti, consulenza od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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