I crediti dopo la cancellazione della Società

Tempo di lettura: 5 minuti
()

Punti chiave
  • Il tema dei crediti dopo la cancellazione della Società è stato recentemente esaminato dalla giurisprudenza, con una nuova pronuncia che ha innovato alcuni degli orientamenti precedenti.
  • La cancellazione di una Società richiede la liquidazione e l’approvazione del bilancio finale, ma gli amministratori non sempre rispettano queste norme.
  • I creditori sociali possono azionare i loro crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori, anche dopo l’estinzione della Società.
  • La Corte di Cassazione ha emesso sentenze a Sezioni Unite nel 2013 e nel 2025, modificando l’approccio sulle mere pretese e sulla remissione del debito.
  • Le recenti pronunce chiariscono che la remissione del debito non richiede una forma solenne e può essere dedotta anche da comportamenti taciti.

Il tema dei crediti in epoca successiva alla cancellazione della Società è stato recentemente oggetto di una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno parzialmente innovato gli orientamenti precedenti.

In questo articolo abbiamo quindi analizzato quali siano le norme che regolano la materia e quale sia la loro attuale interpretazione giurisprudenziale.



La cancellazione della Società

Occorre preliminarmente inquadrare normativamente l’argomento in trattazione.

E’ il Codice Civile a disporre gli oneri riguardanti la cancellazione delle Società e, precisamente, deve farsi riferimento al comma I dell’art. 2495 c.c., che così dispone:

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese“.

Pertanto, per poter cancellare dal Registro delle imprese una Società, si dovrebbe provvedere alla sua liquidazione ed all’approvazione del bilancio finale.

Il bilancio consente quindi, anche ai terzi, di poter conoscere le posizioni attive e passive del patrimonio sociale e, quindi, agli “interessati” di poter valutare le azioni a tutela dei propri interessi.

Nella realtà, però, non sempre gli amministratori e/o i soci adempiono a quanto prescritto dal Codice Civile.

E si determinano quindi situazioni in cui l’individuazione delle posizioni attive e passive al momento della cancellazione sia particolarmente complessa; quando, non sostanzialmente impossibile.

Gli effetti della cancellazione della Società

Quali sono gli “effetti” che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese produce sulle posizioni attive; in particolare sui crediti non certi e/o non liquidi?

Al riguardo, il comma II dell’art. 2495 c.c. così dispone:

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti:

  • nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
  • nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

Pertanto, il citato comma II dell’art. 2495 c.c., nonostante l’intervenuta estinzione della Società, consente ai creditori sociali insoddisfatti di azionare le proprie pretese nei confronti degli ex soci, qualora abbiano percepito importi all’esito della liquidazione e nei limiti di quanto percepito; nei confronti dei liquidatori, qualora il mancato pagamento dei creditori sociali sia stato dovuto a loro dolo o colpa.

A fronte dell’estinzione per cancellazione dal Registro delle imprese di una Società possono quindi ancora sussistere situazioni per le quali sia prefigurabile l’esercizio di azioni inerenti i credi ed i debiti sociali dell’estinta.

Il dibattito giurisprudenziale

Le situazioni in fatto che possono emergere all’atto della cancellazione dal Registro delle imprese di una Società sono molteplici.

Conseguentemente, nel tempo, sono state molteplici le sentenze emesse dall’Autorità giudiziaria.

Al fine di ricomporre i vari indirizzi che le singole Sezioni, nel corso del 2013 la Corte di Cassazione è intervenuta con ben tre sentenze a Sezioni Unite.

Più recentemente, nel corso del 2025, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla materia con un’ulteriore sentenza a Sezioni Unite; modificando, sensibilmente, gli indirizzi assunti in precedenza.

Le pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2013

Le sentenze emesse dalle Sezioni Unite nel corso del 2013 hanno operato un distinguo tra:

  • i “beni e diritti che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, nel bilancio finale di liquidazione avrebbero dovuto senz’altro figurare e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci
  • le “mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio”, date dalle posizioni “cui non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”, sì che esse “non avrebbero perciò ragionevolmente potuto essere iscritte nell’attivo del bilancio”, nonché dai casi “in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido”.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che:

  • per i beni ed i diritti indicati nel bilancio di liquidazione, si determini un meccanismo di tipo successorio, analogo a quello del subingresso dei soci nei debiti sociali
  • per le mere pretese, la scelta della società di cancellarsi dal registro possa essere intesa come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa.
La pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2025

A distanza di oltre 10 anni dalle tre sentenze emesse nel 2013, al Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla materia con una sentenza a Sezioni Unite.

La lettura della sua motivazione consente di affermare che la Corte abbia avuto quale intendimento il superamento di alcuni degli aspetti che erano stati trattati dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2013.

Le c.d. mere pretese

In particolare, le principali novità hanno riguardato le c.d. “mere pretese”.

Per le Sezioni Unite, “trattandosi di attività potenziali, cioè di attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza è destinata a essere confermata soltanto all’avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell’ambito del controllo della Società, le stesse non possono essere rilevate in bilancio, in ossequio al principio della prudenza, in quanto, anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati”.

La remissione del debito

La seconda novità riguarda tutti i crediti (mere pretese o meno), per i quali la Sezioni Unite hanno affermato che l’istituto della remissione preveda che “il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, con la conseguenza che la volontà di rimettere il debiti presuppone (…) la consapevolezza della sua esistenza da parte del creditore”.

La Corte ha altresì precisato che la remissione “non richiedendo una forma solenne (…) può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, a condizione però che gli stessi siano tali da esprimere in modo univoco la volontà abdicativa del creditore“.

Da ciò ne discende che “trattandosi di un negozio unilaterale recettizio, la dichiarazione del creditore diventa produttiva dei suoi tipici effetti estintivi dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata”.

Tale conoscenza “non può essere desunta dal mero deposito del bilancio di liquidazione presso l’ufficio del registro”.

Dalla rinuncia al credito alla remissione del debito

Le Sezioni Unite del 2013 avevano trattato il tema della (eventuale) volontà abdicativa in termini di “rinuncia del credito”.

Mentre le Sezioni Unite del 2025 hanno innovato la materia, trattandola come una remissione del debito.

Di tal che, nel “difetto di un’espressa previsione normativa”, la remissione non richiede una “forma solenne”.

Di conseguenza, “può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente”.


Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite civili QUI →

Perla relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Potete lasciare una Vostra recensione QUI →, così da aiutare le altre persone a trovare più facilmente in rete i contenuti di loro interesse.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette ai termini ed alle condizioni consultabili QUI →

(tona alla pagina delle notizie)


Name
Comment

Ti è stato utile questo articolo?

Clicca sulle stelle per votare.

Media del voto / 5. Numero dei voti:

Sii il primo ad esprimere un voto.

Se ti è stato utile l'articolo...

Seguici sui nostri social media!

Google
5 StarsbyLuca
08-01-2026
×