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Gli autovelox devono essere preventivamenti segnalati e visibili.
Quante volte vi siete invece imbattuti in postazioni nascoste da elementi fissi od occultate all’interno di c.d. auto civetta?
Ebbene, la Corte di cassazione ha chiarito che tal modo di operare sia illegittimo; e comporti la nullità della contestazione.
Di seguito, Vi riportiamo gli spunti che possono essere di Vostro interesse.
La vicenda
La questione che è stata poi sottoposta alla Corte di cassazione ha ad oggetto il rilevamento di velocità effettuato da una pattuglia della Polizia municipale mediante un’apparecchiatura installata a bordo di un’autovettura priva dei colori istituzionali.
L’automobilista sanzionato ha proposto ricorso, contestando che tale operato violasse le disposizioni tecniche in materia di rilevazione mediante autovelox.
La circolare ministeriale
La materia delle rilevazioni mediante postazioni mobili è regolata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009 n. 300/A/1/10307/09/144/5/20/3 (cd. Direttiva Maroni).
La circolare prescrive che:
- le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali
- in alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
Vi sono quindi una serie di requisiti che le Forze dell’ordine devono osservare in occasione della predisposizione delle postazioni mobili di controllo.
La precisazione della Corte di cassazione
Proprio in merito a questi requisiti s’è espressa la Corte di cassazione, fornendo una interpretazione delle norme vigenti.
Per la Corte, l’art. 142 comma 6 bis del Codice della strada va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa:
- sono distinti ed autonomi
- devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità.
Pertanto, qualora la rilevazione sia effettuanta in mancanza di uno dei due requisiti, la sanzione irrogata deve essere annullata.
E’ quindi illegittimo l’uso di apparecchiature di rilevazione occultate all’interno delle c.d. auto civetta le quali siano sprovviste di un segnale identico a quello previsto per le postazioni fisse ovvero di un lampeggiante a luce blu (in funzione).
In tali casi, è quindi possibile ricorrere al Prefetto od al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento del verbale e della conseguente sanzione.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
Se pensate di essere stati sanzionati in maniera illegittima, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico per ottenere assistenza legale.