La Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 1474/2021, torna sul delicato tema dell’audizione dei minori infraquattordicenni nell’ambito dei procedimenti nei quali l’Autorità Giudiziaria sia investita dell’onere di decisione in merito al loro affidamento e ribadisce il principio secondo cui “il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante“.
Nell’ordinanza, viene altresì precisato che la “decisione sul se attenersi o meno a quanto dichiarato dal minore può essere correttamente emessa dalla Corte solo all’esito dell’audizione di quest’ultimo, valutando gli elementi probatori – in ipotesi – emersi da siffatta audizione, e tenendo conto di eventuali incertezze e incongruità del narrato dovute all’età, nonchè agli eventuali condizionamenti in concreto ricevuti da uno o da entrambi i genitori“.
Questi i termini all’interno dei quali il Giudicante può, anzi deve ascoltare i figli minorenni nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio promossi dai genitori.
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