Pronuncia che farà discutere quella emessa dalla Terza Sezione penale della Cassazione, con numero 31760/2020 !
La Corte ha infatti affermato che “le pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici sono qualificabili come beni culturali, in forza dell’art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dei successivi artt. 12 e 13“.
Pertanto, trovano applicazione ope legis le norme di tutela previste dal Codice dei beni culturali “fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario“: ossia, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è subordinata ad autorizzazione del soprintendente e le violazioni sono punite dall’art. 169 D.Lgs. 42/2004 (salvi gli effetti del cd. Decreto Rilancio).
La pronuncia in esame ha fatto ovviamente preoccupare i tanti che, in questi mesi, sono alle prese con i vari bonus previsti per le opere di manutenzione degli edifici.
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