La I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha analizzato, nell’ordinanza n. 368 depositata in data 13 gennaio 2021, i rapporti tra trattamento dei dati e tutela dei diritti delle persone “trattate”.
Il piano argomentativo prende spunto dal richiamo dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, che in tema di trattamento dei dati “prescrive che i dati personali (compresi quelli di natura soggettiva, come opinioni e valutazioni che rilevano soprattutto nel settore bancario, per la valutazione dell’affidabilità di chi richiede un prestito, o assicurativo o nel mercato del lavoro) devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati“.
La tutela normativa, secondo l’assunto del Supremo Collegio, ha ad oggetto “anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un valore aggiunto informativo, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell’interessato“.
In tale ambito, pertanto, particolare attenzione va riservata al fine di stabilire la pertinenza e la non eccedenza del trattamento dei dati nonchè il rispetto del termine massimo di trentasei mesi per la conservazione dei dati, giusto il disposto degli artt. 7 e 11 lett. e) al D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 6 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati per i crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Allegato A 5 al citato decreto).
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