Le Sezioni Unite penali della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21368 depositata in data 17 luglio 2020, hanno affermato che, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la sentenza di applicazione della pena (cd. patteggiamento) con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.
L’arresto giurisprudenziale sancisce così la facoltà per gli imputati di ricorrere avanti la Suprema Corte in tutti quei casi in cui siano state irrogate misure di sicurezza non inserite dalle parti nell’accordo e la motivazione della pronunzia sia assente o viziata.
Resta ovviamente ferma l’inoppugnabilità delle sentenze di applicazione della pena aventi ad oggetti pattuizione riguardante anche le misure di sicurezza personali o patrimoniali, atteso il fatto che l’accordo tra le parti sia vincolante e non discutibile; fatta salva l’illegalità dell’accordo, totale o parziale.
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