La responsabilità per infortunio del committente imprenditore

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I punti chiave (c.d. Key Takeaways)
  • La Corte di Cassazione ha chiarito la responsabilità del committente imprenditore per gli infortuni sul lavoro.
  • Il committente imprenditore deve verificare l’idoneità delle imprese appaltatrici e informarle sui rischi specifici della sua attività.
  • È obbligatorio elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) per coordinare la sicurezza delle imprese compresenti.
  • Il comma IV dell’art. 26 del D.L.vo 81/2008 prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore con l’appaltatore (ed il subappaltatore).
  • Il committente imprenditore deve garantire la sicurezza dei lavoratori in scenari di ‘compresenza’ organizzata e coordinata.

La Corte di Cassazione è tornata a delineare i contorni della responsabilità del committente per infortunio.

Avevamo già avuto modo di trattare l’argomento nell’articolo pubblicato QUI, facendo cenno alle responsabilità del committente sia per le retribuzioni dei dipendenti sia in ambito di appalto.

La sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di offre lo spunto di approfondire queste ultime, allorchè il committente sia anche datore di lavoro e l’appalto riguardi opere o servizi da realizzare all’interno della propria attività lavorativa.



Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il tema in trattazione trova il suo principale riferimento normativo nell’art. 26 del D.L.vo 81/2008.

In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad un’impresa appaltatrice che operi all’interno della propria azienda o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, il committente è tenuto all’adempimento dei seguenti specifici obblighi:

  1. verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare
  2. fornisce alle imprese appaltatrici od ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  • cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Il documento unico di valutazione dei rischi (c.d. D.U.V.R.I.)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (c.d. D.U.V.R.I.).

Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro può individuare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento.

L’incaricato deve essere in possesso di:

  • formazione
  • esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito
  • periodico aggiornamento
  • conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.

Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera. E deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori o dei servizi oggetto di contratto.

La responsabilità solidale dell’imprenditore committente con l’appaltatore

Il comma IV dell’art. 26 del D.L.vo 81/2008 prevede la responsabilità solidale dell’imprenditore committente con l’appaltatore

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Restano esclusi dal principio di responsabilità solidale previsto dall’art. 26 i danni conseguenti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La vicenda storica

Il caso poi sottoposto all’esame della Corte di Cassazione riguarda un infortunio sul lavoro.

Più precisamente, riguarda un infortunio verificatosi durante l’effettuazione della manutenzione di un
macchinario “sollevatore” patito da un dipendente dell’appaltatore presso la sede dell’azienda committente.

In primo e secondo grado, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi hanno escluso la responsabilità del datore di lavoro dell’azienda committente e respinto parzialmente le domande risarcitorie del lavoratore gravemente infortunatosi, non ritenendo sussistente in specie il rischio cd. “interferenziale“.

Le precisazioni offerte dalla Suprema Corte di Cassazione

L’infortunato ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello.

La Corte ha innazittutto precisato che l’ambito di applicazione dell’art. 26 D.L.vo 81/2008 deve essere esteso anche a tutte le fattispecie contrattuali dalle quali discenda l’integrazione di diverse organizzazioni e soggettività giuridiche all’interno del medesimo scenario d’impresa.

In tali circostanza, è l’imprenditore – committente che deve farsi garante dell’ incolumità fisica e della salvaguardia di tutti coloro chiamati ad operare nel medesimo ambito che realizzi una “compresenza” organizzata e coordinata.

La valutazione dei rischi derivanti dalla “compresenza”, nella prospettiva prevenzionale, deve essere effettuata ex ante; e non può essere lasciata ad una verifica ex post.

Sono tenuti ai suddetti obblighi anche il subcommittente e il subappaltatore, “qualora collaborino insieme nell’ambito di un medesimo procedimento finalizzato alla realizzazione di una stessa opera, che si compia all’interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo”.

Qualora ricorrano tali circostanze, sussiste un vincolo di reciproca responsabilità delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati.


Potete leggere il testo integrale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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