Oltraggio in diretta Instagram

Tempo di lettura: 3 minuti
()

La Corte di Cassazione torna a trattare del delitto di oltraggio in diretta Instagram.

Il sempre più ampio utilizzo dei social networks unito a quello degli smartphones hanno esponenzialmente moltiplicato il numero delle condotte penalmente rilevanti; quali le diffamazioni aggravate, le minacce e gli oltraggi a pubblici ufficiali.

Riguardo a quest’ultima fattispecie, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i presupposti perchè possa ritenersi integrato il requisito della “presenza di più persone“, richiesto dalla norma del Codice penale.

Trattandosi di un principio giuridico che molti non conoscono, abbiamo deciso di approfondire il tema in questo articolo.

L’oltraggio a pubblico ufficiale

Per comprendere le ragioni per le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il (nuovo) delitto di oltraggio durante una “diretta Instagram“, occorre innanzitutto ricordare quale sia la condotta prevista dall’art. 341 bis c.p.:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“.

Gli elementi costituitivi della fattispecie che devono quindi risultare dall’azione perchè possa essere integrato l’elemento oggettivo del delitto di oltraggio, come modificato dalla riforma del 2009, sono i seguenti:

  • l’offesa all’onore ed al prestigio di un pubblico ufficiale
  • il (contestuale) compimento di un atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale
  • l’oggetto dell’offesa deve riguardare il compimento di tale atto o l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale
  • l’essere in un luogo pubblico od aperto al pubblico
  • la presenza di più (di due) persone.

Pertanto, non risultano penalmente rilevanti:

  • le offese formulate in un luogo privato
  • le offese non percepita o comunque oggettivamente percepibile da almeno due persone.
Il fatto storico

Il fatto contestato a più imputati è l’aver offeso l’onore e il prestigio di alcuni agenti di polizia mentre stavano procedendo a verificare il rispetto delle norme volte al contenimento dell’epidemia causata dal virus Covid-19.

Gli agenti hanno relazionato che, al momento in cui le espressioni oltraggiose furono pronunciate dai concorrenti nel reato, le offese erano state riprese dal vivo da altro concorrente nel reato ed erano state trasmesse in diretta sul social network Instagram, dove erano state seguite in diretta da un numero variabile da trentacinque a quarantacinque utenti.

Il Tribunale ha assolto gli imputati, ritenendo che la presenza di più persone richiesta dall’art. 341 bis c.p. dovesse essere intesa in senso fisico e non virtuale.

Il Procuratore della Repubblica ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione, costituisce principio giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale.

Tale principio non è stato espresso in tema di oltraggio, bensì in tema di distinzione tra delitto di diffamazione ed illecito civile di ingiuria ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall’assenza dell’offeso

Si tratta di un principio che deve essere esteso anche al reato di oltraggio a pubblico ufficiale; che, come l’ingiuria, richiede la presenza di più persone.

Nel caso in esame l’oltraggio è avvenuto durante una diretta avviata sul social network Instagram seguita da quarantaquattro persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l’offesa all’onore e al prestigio dei pubblici ufficiali.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo della sentenza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

Ti è stata utile la lettura di questo articolo?

Clicca sulle stelle per dare un voto.

Media del voto / 5. Numero dei voti:

Sii il primo ad esprimere un voto.

Se ti è stata utile la lettura dell'articolo...

Seguici sui nostri social media!

×