Obbligo di omologazione per gli autovelox

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La Corte di Cassazione ha infatti recentemente ribadito che viga l’obbligo di omologazione per gli autovelox.

Per la Corte, l’approvazione degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità non può infatti ritenersi equipollente alla loro omologazione.

Ciò indipendentemente da quanto indicato nella circolare n. 995 del 23 Gennaio 2025 con cui il Ministero dell’interno ha dato disposizioni in materia.

Attesa la rilevanza delle questioni, dopo averne parlato in un precedente articolo (pubblicato QUI →) siamo tornati a trattare l’argomento.

Approvazione ed omologazione

La questione che interessa la quasi totalità delle apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità è la mancanza di omlogazione.

E’ l’art. 192 D.P.R. n. 495/1992 che prevede che i procedimenti di approvazione e di omologazione delle apparecchiature siano differenti.

L’approvazione dell’apparecchiatura è una procedura di natura tecnica, preordinata ad assicurare la corretta funzionalità dell’apparecchio, e quindi necessariamente precedente alla sua omologazione.

L’approvazione di un autovelox non può quindi considerarsi equipollente alla sua omologazione.

Ed in assenza della prescritta omologazione, gli autovelox non possono fornire una prova certa delle infrazioni.

Il fatto storico

La vicenda ha ad oggetto il ricorso promosso avanti al Giudice di pace avverso tredici verbali di accertamento di infrazioni al Codice della strada per altrettante violazioni dell’art. 142 commi 7 e 8 del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità.

La velocità era stata accertata mediante uso di apparecchiatura automatica “autovelox”, risultata approvata e periodicamente tarata; ma non omologata.

Il Giudice di pace prima ed il Tribunale in funzione di Giudice dell’Appello hanno respinto il ricorso, argomentando che ciò che conta non è tanto la distinzione tra approvazione od omologazione, essendo sufficiente la prima e la periodica taratura per garantire la perfetta efficienza e precisione di
funzionamento del dispositivo.

Le motivazione della Cassazione

La questione della differenza esistente tra l’approvazione e l’omologazione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità era stata già oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione (QUI →).

La Corte è però tornata sul tema, ribadendo il proprio orientamento. Anche in considerazione di quanto al contrario sostenuto dal Ministero dell’interno in una recente circolare (vedi infra).

In tema di violazioni del Codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato.

Ciò in quanto la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 comma 6 del D.Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi – in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del D.P.R. n. 495/1992 – di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

L’esistenza o meno della taratura annuale dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità – che, secondo la rappresentazione dell’ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità – è cosa diversa e recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) “omologata”.

Pertanto, per la Corte di Cassazione vige l’obbligo di omologazione per gli autovelox.

La circolare n. 995 del 23 Gennaio 2025 del Ministero dell’interno

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha trattato anche le questioni sorte a seguito dell’emanazione della circolare n. 995 del 23 Gennaio 2025 del Ministero dell’interno.

Secondo il parere reso in data 18 Dicembre del 2024 dall’Avvocatura Generale dello Stato, sussisterebbe identità sostanziale tra la “omologazione” e la “approvazione” dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali.

La circolare n. 995 del 23 Gennaio 2025 del Ministero dell’interno, uniformandosi a tale parere dell’Avvocatura e facendo leva sull’asserita “identità tra le procedure di omologazione e approvazione“, ha invitato le Prefetture a predisporre un modello di “memoria” condiviso per assicurare l’omogenea difesa dell’amministrazione in giudizio.

Sotto questo profilo, la Corte ha tuttavia chiarito che non possono avere un’influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie.
Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’amministrazione da cui promanano.

Anche per questi motivi, la Corte di Cassazione – disattendendo l’interpretazione resa dal Ministero dell’interno – ha ribadito l’obbligo di omologazione degli autovelox.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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