Obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001

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Punti chiave
  • La Corte di Cassazione ha confermato l’obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001, senza discrezionalità nel perseguire gli enti.
  • Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità penale per enti a seguito di reati commessi da loro rappresentanti o sottoposti.
  • I reati presupposto sono specifici illeciti che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa di un ente.
  • La Corte ha anche chiarito i rapporti tra misure cautelari personali e quelle applicabili agli enti, enfatizzando l’importanza della valutazione complessiva.
  • Infine, è richiesta una valutazione che consideri se le misure cautelari rivolte agli enti sono adeguate per prevenire il rischio di reiterazione dei reati.

La Corte di Cassazione ha sancito l’obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001.

E, con la medesima sentenza, ha offerto ulteriori indicazioni in merito ai rapporti tra misure cautelari applicabili agli enti e misure cautelari personali.

In questo articolo abbiamo approfondito entrambi gli argomenti.



La responsabilità degli enti

La responsabilità degli enti dipendente da reato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, in esecuzione della Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997.

Il decreto ha introdotto e disciplina la responsabilità in sede penale degli enti collettivi e individuali per gli illeciti dipendenti da reato commesso dalle figure apicali o dai sottoposti dell’ente.

La responsabilità degli enti è:

  • autonoma rispetto a quella dell’autore del reato
  • diretta, in quanto deriva da un fatto proprio dell’ente, che (normalmente) viene individuata nella colpa d’organizzazione d’impresa.

Si va quindi a cumulare con la responsabilità penale personale delle persone fisiche che materialmente hanno commesso uno degli illeciti previsti nel catalogo (c.d. reati presupposto) a quella dell’ente.

Inoltre, è richiesto che il reato sia stato compiuto nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso.

Occorre osservare che la natura della responsabilità degli enti nel nostro ordinamento sia ancora controversa.

I reati presupposto

Il catalogo dei c.d. reati presupposto è l’insieme delle fattispecie che, se realizzate da soggetti apicali o sottoposti, possono comportare la responsabilità amministrativa dell’ente.

I reati presupposto sono illeciti penali specifici, tassativamente elencati dal D.Lgs. 231/2001 e devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio di un ente da parte di soggetti apicali o sottoposti.

Il catalogo ha subito una progressiva espansione del novero dei reati presupposto; che sono passati dai 15 reati originari agli oltre 200 previsti attualmente; con non poche criticità, di natura sistemica, operativa e teorica.

Potete consultare il loro elenco aggiornato QUI.

All’espansione dei reati presupposto è conseguita una forte esigenza di razionalizzazione normativa, atta a consentire l’effettiva e concreta sostenibilità del sistema voluto dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello ex D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 individua nel Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) lo strumento privilegiato per esimere un ente dalla responsabilità dipendente da reato.

Per avere efficacia esimente, il MOG deve essere correttamente elaborato, adottato ed aggiornato.

Il MOG può essere descritto come l’insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura dell’ente e la gestione dei suoi processi.

I protocolli tipici di un Modello Organizzativo sono:

  • il Codice Etico
  • il sistema disciplinare
  • l’OdV – Organismo di Vigilanza
  • le procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di reato.

Affinché il MOG sia elaborato, adottato ed aggiornato efficacemente, l’ente deve:

  • effettuare la valutazione del rischio (risk assessment)
  • implementare delle procedure specifiche, in grado di gestire il rischio
  • definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati.

Riguardo a questi ultimi aspetti, gli enti devono indicare i principi etici, le risorse (umane, economiche, formative, informative), le responsabilità e i flussi di informazione, che consentono loro di applicare ed aggiornare le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, l’emergenza di nuove aree di rischio.

I rapporti tra espansione del catalogo ed efficacia del MOG

Un tema sempre più oggetto dell’attenzione degli operatori è quello dei rapporti tra espansione del catalogo dei reati presupposto ed efficacia esimente del MOG.

L’inserimento di reati eterogenei nel catalogo ha ulteriormente complicato la gestione dei Modelli.

Le condotte rilevanti sono molto diverse tra loro per struttura, soggetti attivi, beni giuridici tutelati e modalità esecutive.

Tanto da rendere sempre più complessa e problematica per gli enti la predisposizione di protocolli realmente efficaci e proporzionati.

Aumenta conseguentemente il rischio che i Modelli risultino strumenti solo formali e privi di reale capacità preventiva.

Inoltre, l’obbligo di aggiornare costantemente i Modelli si sta traducendo in un carico procedurale crescente ed oneroso, privo di indicazioni operative chiare.

Particolarmente per le micro e le piccole imprese l’obbligo di aggiornamento sta divenendo tanto complesso da richiedere necessariamente l’affidamento a consulenti esterni; con lievitazione dei costi.

Si sente quindi la necessità di introdurre modelli standardizzati e semplificati, costruiti su procedure minime e checklist operative.

Il fatto storico all’esame dell’Autorità Giudiziaria

La vicenda sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione riguarda l’applicazione ad un indagato della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale ed assumere uffici direttivi in imprese e
persone giuridiche, per la durata di nove mesi.

La misura è conseguita alla contestazione di condotte illecite attuate attraverso strutture societarie predisposte per fungere da schermo giuridico, mediante l’affidamento delle stesse a meri prestanome.

Il Tribunale, in sede di emissione della misura, ha individuato il rischio di reiterazione del reato con specifico riguardo all’operatività delle società, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli indagati.

La vicenda è stata quindi portata all’esame della Suprema Corte di Cassazione.

L’obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001

La Suprema Corte di Cassazione ha colto l’occasione per fornire due precisazioni:

  • la prima in tema di obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001
  • la seconda in tema di rapporti tra le misure cautelari personali e quelle applicabili agli enti.

Quanto al primo tema, la Corte ha affermato che la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente – sempre che se ne ravvisino i presupposti – non sia discrezionale.

Ciò in ragione del fatto che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e quindi sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo.

Il quale, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale.

Al riguardo, ha osservato la Corte, il potere di archiviazione dell’illecito amministrativo riconosciuto direttamente al Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento a carico degli enti dall’art. 58 D.Lgs. n. 231 del 2001, deve intendersi come mera semplificazione del procedimento di archiviazione.

Ciò non incide affatto sull’obbligo del Pubblico Ministero di attivarsi per l’accertamento dell’illecito dell’ente; sia pur al solo fine di disporre la successiva archiviazione.

Il principio di diritto in tema di obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi sancito l’obbligatorietà dell’azione penale per le violazioni del D.Lgs. 231/2001, rendendo il seguente principio di diritto:

il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento.

Pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost., l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità”.

Le misure cautelari personali e quelle applicabili agli enti

Nell’ambito della sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è posta l’ulteriore problema di verificare se ed in che misura la disciplina delle misure cautelari applicabili agli enti possa interferire con i requisiti di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali.

Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi che la responsabilità penale e quella da reato degli enti hanno un presupposto comune, costituito dalla commissione di determinati reati.

Sicchè anche le esigenze cautelari sono necessariamente destinate ad interferire tra di loro; a prescindere dalla loro adozione nei confronti dell’autore del reato presupposto ovvero direttamente in capo all’ente.

La Corte ha ritenuto corretto affermare che la valutazione di idoneità e adeguatezza deve essere compiuta valutando il complessivo ventaglio di misure astrattamente applicabili considerando.

Pertanto, non solo quelle applicabili all’autore del reato presupposto; ma anche quelle direttamente rivolte all’ente.

Ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente.

Rendendo conseguentemente non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reato presupposto.

Se il rischio di reiterazione dei reati è diretta conseguenza della perdurante attività della Società,
per la Corte di Cassazione l’unica misura idonea e proporzionalmente giustificata è quindi da individuarsi nella misura interdittiva nei confronti dell’ente; e non già dell’amministratore, che può essere agevolmente sostituito.

Il principio di diritto in tema di misure cautelari

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi reso il seguente principio di diritto in tema di misure cautelari:

nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva.

Su tale base occorre stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente.


Potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. VI sent. 5 Gennaio 2026 n. 143) QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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